Comitato di Zona
1. Il Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 25, ha il compito di autorizzare il censimento di Gruppi e unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.
2. Il Comitato di Zona è composto da:
- la Responsabile e il Responsabile di Zona;
- l’Assistente ecclesiastico di Zona;
- da tre a otto capi eletti al collegio dall’Assemblea di Zona.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato di Zona i Consiglieri generali eletti in Zona, con solo diritto di parola.
4. I membri eletti al collegio assumono incarichi specifici in relazione al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato:
- la cura delle Branche di Zona, di cui all’art. 8;
- la cura della Formazione capi di Zona, di cui all’art. 32.
5. Il Comitato di Zona può inoltre nominare, sotto la propria responsabilità, tra i capi censiti nella Zona:
- eventuali Incaricate o Incaricati ai Settori;
- eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.
6. Il Comitato di Zona affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al Programma di Zona.
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