Statuto AGESCI - art. 36

Modificato il Gio, 20 Nov, 2025 alle 12:37 PM

Comitato di Zona

 

1. Il Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 25, ha il compito di autorizzare il censimento di Gruppi e unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.

2. Il Comitato di Zona è composto da:

  1. la Responsabile e il Responsabile di Zona;
  2. l’Assistente ecclesiastico di Zona;
  3. da tre a otto capi eletti al collegio dall’Assemblea di Zona.

3. Partecipano alle riunioni del Comitato di Zona i Consiglieri generali eletti in Zona, con solo diritto di parola.

4. I membri eletti al collegio assumono incarichi specifici in relazione al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato:

  1. la cura delle Branche di Zona, di cui all’art. 8;
  2. la cura della Formazione capi di Zona, di cui all’art. 32.

5. Il Comitato di Zona può inoltre nominare, sotto la propria responsabilità, tra i capi censiti nella Zona:

  1. eventuali Incaricate o Incaricati ai Settori;
  2. eventuali Incaricate o Incaricati finalizzati a compiti specifici.

6. Il Comitato di Zona affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al Programma di Zona.

Questa risposta ti è stata utile?

Fantastico!

Grazie per il tuo feedback

Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto

Grazie per il tuo feedback

Facci sapere come possiamo migliorare questo articolo!

Seleziona almeno uno dei motivi
La verifica CAPTCHA è richiesta.

Feedback inviato

Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo