Assemblea di Zona
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2. L'Assemblea di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 23, ha i seguenti compiti:
- stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona, di cui all’art. 36, comma 2, lettera c;
- eleggere tra i capi censiti nella Zona: i. i membri del Comitato di Zona, di cui all’art. 36, comma 2; ii. i Consiglieri generali, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c;
- discutere le linee di indirizzo delle Azioni prioritarie regionali previste dall’art. 39, comma 1, lettera a;
- discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali d’intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
- deliberare annualmente l’eventuale quota associativa di Zona, di cui all’art. 54, comma 1, lettera b;
- deliberare l’eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato, qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l’approvazione e la verifica del Programma di Zona competono all’Assemblea di Zona.
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