Provvedimenti disciplinari
1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, di cui all’art. 10, fatti salvi i poteri in materia di Capo Guida e Capo Scout; per gli assistenti ecclesiastici, di cui all’art. 11, è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica.
2. I procedimenti disciplinari vengono attivati nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento associativo.
3. Costituiscono abusi:
- i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
- i comportamenti con cui, avvalendosi anche della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni di un livello territoriale – di cui all’art. 16 – o a esso a qualunque titolo affidati, ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
- i comportamenti che risultino essere gravemente lesivi del nome o dell’immagine dell’AGESCI, ai sensi anche dell’art. 17, in quanto incompatibili con le finalità dell’Associazione.
4. Costituiscono mancanze gravi i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.
5. Nel corso del procedimento, per gravi ragioni, può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare contro cui non è possibile ricorrere.
6. Nel corso del procedimento è sempre garantito il diritto di difesa.
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