Statuto AGESCI - art. 50

Modificato il Gio, 20 Nov, 2025 alle 12:18 PM

Provvedimenti disciplinari

1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, di cui all’art. 10, fatti salvi i poteri in materia di Capo Guida e Capo Scout; per gli assistenti ecclesiastici, di cui all’art. 11, è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica. 

2. I procedimenti disciplinari vengono attivati nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento associativo.

3. Costituiscono abusi:

  1. i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
  2. i comportamenti con cui, avvalendosi anche della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni di un livello territoriale – di cui all’art. 16 – o a esso a qualunque titolo affidati, ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
  3. i comportamenti che risultino essere gravemente lesivi del nome o dell’immagine dell’AGESCI, ai sensi anche dell’art. 17, in quanto incompatibili con le finalità dell’Associazione.

4. Costituiscono mancanze gravi i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.

5. Nel corso del procedimento, per gravi ragioni, può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare contro cui non è possibile ricorrere.

6. Nel corso del procedimento è sempre garantito il diritto di difesa.

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