Provvedimenti disciplinari
1. Il Collegio giudicante nazionale, all’esito del procedimento avviato, secondo le modalità descritta dal Regolamento associativo, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:
- archiviazione;
- censura;
- sospensione temporanea;
- adiazione, ovvero inibizione a un nuovo censimento.
2. Il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l’azione possono proporre ricorso a Capo Guida e Capo Scout contro il provvedimento disciplinare assunto, di cui al comma 1, esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal Regolamento associativo; gli stessi decidono definitivamente sull’eventuale riapertura del procedimento.
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo