Statuto AGESCI - art. 51

Modificato il Gio, 20 Nov, 2025 alle 12:17 PM

Provvedimenti disciplinari


1. Il Collegio giudicante nazionale, all’esito del procedimento avviato, secondo le modalità descritta dal Regolamento associativo, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:

  1. archiviazione;
  2. censura;
  3. sospensione temporanea;
  4. adiazione, ovvero inibizione a un nuovo censimento.

2. Il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l’azione possono proporre ricorso a Capo Guida e Capo Scout contro il provvedimento disciplinare assunto, di cui al comma 1, esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal Regolamento associativo; gli stessi decidono definitivamente sull’eventuale riapertura del procedimento.

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