Statuto AGESCI - art. 62 e art. 63, commi 2,3,4

Modificato il Lun, 24 Nov, 2025 alle 3:53 PM

        art. 62 – Scioglimento dell’Associazione  

 

  1. Lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente destinazione dei beni sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

 

art. 63 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento


[…]

2. In caso di estinzione o scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS indicato dall’art. 9 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Zona, a condizione che sia in possesso della qualifica di ente del Terzo Settore. Nell’ipotesi in cui la Zona territorialmente competente non sia iscritta nel RUNTS, il patrimonio residuo del Gruppo è devoluto al livello regionale, purché si tratti di ente del Terzo Settore, o, in ultima istanza, al livello nazionale fintanto che sia iscritto nel RUNTS stesso. Il Comitato del livello territoriale assegnatario potrà conservare il patrimonio acquisito e metterlo a disposizione per l’eventuale ricostituzione del Gruppo stesso una volta ottenuta la qualifica di ente del Terzo Settore. Qualora nel termine dei tre anni associativi successivi a quello dello scioglimento non avvenisse tale ricostituzione, il Comitato del livello territoriale assegnatario potrà devolvere il patrimonio acquisito ai Gruppi della Zona territorialmente interessata, aventi la qualifica di enti del Terzo settore.

3. In caso di estinzione o scioglimento di una Zona, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti, previo parere positivo dell’ufficio indicato nell’art. 9 del Codice del terzo settore, al livello regionale nel quale quella Zona è ricompresa, purché si tratti di ente iscritto nel RUNTS, o in ultima istanza, al livello nazionale fintanto che sia iscritto nel RUNTS.

4. In caso di estinzione o scioglimento di una Regione, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS indicato dall’art. 9 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello nazionale fintanto che sia iscritto nel RUNTS.

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