SEZIONE A - CENSIMENTO DEGLI ASSOCIATI
Art. 1 – Anno sociale e operazioni di censimento
- L’anno sociale, d’ora in poi anno scout, ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno solare successivo.
- L’ammissione delle persone fisiche da censire nell’Associazione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto e secondo le modalità previste dai successivi commi, viene deliberata dal Comitato del rispettivo livello territoriale e, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi. La relativa deliberazione è comunicata all’interessato ai sensi dell’art. 23, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – da ora in poi denominato Codice del Terzo settore –, e annotata nel libro delle riunioni del Comitato del rispettivo livello territoriale, o, per il livello di Gruppo, della Comunità capi.
- Coloro che intendono associarsi all’AGESCI, a seguito della comunicazione dell’ammissione, provvedono annualmente al pagamento delle seguenti quote:
- la quota associativa nazionale di cui all’art. 54, comma 1, lettera a. dello Statuto, destinata al livello nazionale dell’Associazione, da versare entro 15 giorni al livello che ha comunicato l’ammissione;
- le quote associative di livello di cui all’art. 54, comma 1, lettera b. dello Statuto, eventualmente deliberate ogni anno dalle Assemblee dei relativi livelli nell’entità e nei termini di pagamento. Il pagamento delle quote di cui alle lettere a e b è dovuto da parte di ogni associato già iscritto (rinnovo) entro i termini indicati dai rispettivi livelli e può essere corrisposto per conto dell’interessato anche da terzi. In ogni caso tali quote sono personali, non trasmissibili né rivalutabili. Il mancato pagamento delle quote ai punti a. e b. è causa di esclusione dall’Associazione ai sensi dell’art. 54, comma 2 dello Statuto.
- Coloro che hanno provveduto al pagamento di cui al comma 3, lettera a, perfezionano la loro iscrizione e vengono iscritti nel libro degli associati del livello territoriale a cui hanno presentato la domanda e dei livelli territorialmente superiori ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 8 dello Statuto.
Art. 2 – Censimento dei soci giovani
- Il socio giovane può essere censito, in base alle fasce d’età di cui ai successivi commi, all’interno di una delle seguenti unità:
- Branco/Cerchio femminile;
- Branco/Cerchio maschile;
- Branco/Cerchio misto;
- Reparto femminile;
- Reparto maschile;
- Reparto misto;
- Fuoco (unità femminile);
- Clan (unità maschile);
- Clan/Fuoco misto.
- Nel Branco/Cerchio possono essere censiti le bambine e i bambini tra gli 8 anni, da compiersi entro l’anno scout in corso, e gli 11/12 anni.
- Nel Reparto possono essere censiti le ragazze e i ragazzi tra gli 11/12 e i 16 anni.
- Nel Clan/Fuoco possono essere censiti le giovani e i giovani tra i 16 e i 20/21 anni.
Art. 3 – Censimento dei soci adulti
1. Il socio adulto può essere censito all’interno di una Comunità capi di un Gruppo o nei livelli territoriali di Zona, regionale o nazionale.
Art. 25– Libri sociali
[…]
3. Il libro degli associati è il documento che contiene tutte le informazioni necessarie all’identificazione, in maniera univoca, degli associati censiti nei differenti livelli territoriali dell’Associazione; per ciascun livello territoriale viene redatto in formato digitale ed estrapolato attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, di cui all’art. 1, comma 7.
4. Il libro degli associati del livello di Zona e regionale, oltre ai censiti direttamente al relativo livello territoriale, è composto dall’insieme dei libri degli associati dei livelli territorialmente inferiori facenti parte la Zona o la Regione. Il libro degli associati del livello nazionale, oltre ai censiti direttamente al livello nazionale, è composto dall’insieme dei libri dei livelli territorialmente inferiori.
5. Per quanto riguarda il libro delle riunioni della Comunità capi, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono:
- la nomina dei Capi Gruppo;
- l’affidamento degli incarichi di servizio nelle unità;
- l’esame delle domande di ammissione nel livello di Gruppo, annotando le relative delibere, compreso l’esito di eventuali ricorsi presentati al livello territorialmente superiore;
- la definizione di atti di straordinaria amministrazione, salve le competenze inderogabili rimesse all’Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- la predisposizione del bilancio del Gruppo;
- la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.
[…]
Art. 101 – Procedimento disciplinare nei confronti di membri degli organi del livello nazionale
- Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di un componente del Collegio giudicante nazionale, la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza degli altri membri del Collegio rimanenti, con modalità e garanzie analoghe a quelle previste negli articoli precedenti.
- Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di uno dei componenti di un organo del livello nazionale – diverso dal Collegio giudicante nazionale – la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza dei membri eletti nel Collegio dal Consiglio generale, con procedure e modalità analoghe a quelle previste dagli articoli precedenti. Nel caso di procedimento disciplinare nei confronti della Capo Guida o del Capo Scout il ricorso, di cui all’art. 100, non è ammesso.
- Nel caso previsto dal comma 2, la disposizione, di cui all’art. 98, comma 7, diversa dall’archiviazione deve essere ratificata dal Consiglio nazionale, che decide a maggioranza semplice. In caso di mancata ratifica il provvedimento disciplinare è annullato.
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