Collegio giudicante nazionale
- Il Collegio giudicante nazionale ha il compito di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari, a seguito di richiesta di relativo procedimento nei confronti dei soci adulti dell’Associazione, di cui al Capo III.
- Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque componenti così individuati:
- quattro membri, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale per quattro anni tra i Consiglieri generali eletti nelle Zone; allo scadere del quadriennio, possono essere rieletti, anche se non più Consiglieri generali, per un ulteriore biennio;
- un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per la durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.
4. I componenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri, di cui al comma 2, lettera a.
5. Durante il loro mandato, i membri del Collegio giudicante nazionale, di cui al comma 2, lettera a, non possono ricoprire l’incarico di Capo Guida, di Capo Scout, di componente del Comitato nazionale e di Responsabile regionale.
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