Statuto AGESCI - art. 7

Modificato il Mer, 3 Dic, 2025 alle 9:29 AM

Gli associati

 

1. I membri dell’Associazione sono coloro che liberamente condividono e accettano i principi e il metodo dell’Associazione, sono censiti in essa e assumono la qualifica di associati in qualità di: a. soci giovani come definiti all’art. 8; b. soci adulti come definiti all’art. 9.

2. Gli associati iscritti a ciascun livello territoriale si considerano associati di diritto anche dei livelli territorialmente superiori, nei termini e con le modalità specificati dallo Statuto

3. Coloro che intendono associarsi all’AGESCI:

  1. come soci giovani, sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla Comunità capi di un Gruppo di interesse. La domanda di ammissione per i minorenni è presentata da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale;
  2. come soci adulti, sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla Comunità capi di un Gruppo di interesse ovvero al Comitato di uno specifico livello territoriale.

4. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura della Comunità capi del Gruppo o del Comitato del rispettivo livello territoriale competente, nel proprio libro delle riunioni, previsto dal Regolamento; successivamente i nominativi vengono annotati nel libro degli associati del medesimo livello territoriale.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda presentata alla Comunità capi di un Gruppo, spetta a tale Comunità capi motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati. Laddove la domanda sia stata presentata al Comitato di un livello territoriale, in caso di mancato accoglimento, spetta al medesimo Comitato motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, richiedere che sull’istanza si pronunci il Comitato del livello superiore territorialmente competente, ad eccezione del livello nazionale, per il quale la richiesta può essere formulata al Consiglio nazionale. In caso di rigetto della domanda, il Comitato di Zona o regionale competente, o, per il livello nazionale, il Consiglio nazionale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, nella prima occasione utile.

6. La Comunità capi o il Comitato del livello territorialmente competente delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri coerenti con le finalità educative proprie dell’Associazione e le attività di interesse generale svolte. Fermi i sopra citati requisiti di ammissione, i Comitati a ciascun livello territoriale e, per il livello di Gruppo, la Comunità capi, possono declinare eventuali prioritarie modalità di ammissione alle attività secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità educative proprie dell’Associazione, ai sensi dell’art. 1, con le attività di interesse generale svolte, ai sensi dell’art. 2, e con le indicazioni metodologiche e operative contenute nei Regolamenti dell’Associazione.

7. La qualifica di associato si assume a decorrere dalla data della delibera di ammissione da parte della Comunità capi o del Comitato del rispettivo livello territoriale.

8. I soci iscritti nel libro degli associati a ciascun livello territoriale si considerano automaticamente iscritti di diritto anche nel libro degli associati dei livelli territorialmente superiori.

9. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, di cui all’art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento associativo.

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