1.1.1 NUOVI SOCI - LIVELLO DI GRUPPO
Cfr. Art. 7 dello Statuto - Art. 1 del Regolamento associativo
Fanno parte di questa categoria coloro che:
- non sono mai stati censiti;
- sono censiti, ma si trasferiscono da Gruppo a Gruppo e da Zona/Regione a Gruppo;
- rientrano in Associazione dopo almeno un anno di interruzione del censimento.
Gli aspiranti soci (adulti o giovani) che vogliono essere censiti in Gruppo per l’anno scout in
avvio dovranno presentare alla Comunità capi domanda per associarsi preferibilmente prima
dell’apertura delle attività. Tale domanda può essere redatta in carta semplice; ogni Comunità
capi si può dotare autonomamente di un modello fac-simile o utilizzare il modello predisposto
dal Comitato nazionale.
La decisione sull’accettazione o il rigetto delle domande spetta alla Comunità capi in carica,
dovrà essere riportata nel verbale della riunione (indicando i nominativi degli ammessi e degli
eventuali esclusi) e dovrà essere comunicata agli interessati entro 60 giorni dalla data verba-
lizzata.
NB: la domanda di ammissione non coincide con le eventuali richieste di inserimento nel Grup-
po tramite “lista d’attesa”.
1.1.2 NUOVI SOCI - LIVELLO DIVERSO DAL GRUPPO (Zona/Regione/nazionale)
Cfr. Art. 7 dello Statuto - Art. 1 del Regolamento associativo
Fanno parte di questa categoria coloro che:
- non sono mai stati censiti in nessun livello territoriale dell’AGESCI;
- sono censiti ma si trasferiscono da livello di Zona/regionale/nazionale a Gruppo e vicever-
sa; - rientrano in Associazione dopo almeno un anno di interruzione del censimento.
Gli aspiranti soci adulti che vogliono essere censiti nel livello di loro interesse per l’anno scout
in avvio dovranno presentare la domanda per associarsi al rispettivo Comitato. La domanda in
questione può essere fatta in carta semplice; ogni Comitato si può dotare autonomamente di un
modello fac-simile, o utilizzare il modello predisposto dal Comitato nazionale.
La decisione sull’accettazione o il rigetto delle domande spetta al Comitato in carica del livel-
lo interessato, dovrà essere riportata nel verbale della riunione (indicando i nominativi degli
ammessi e degli eventuali esclusi) e dovrà essere comunicata agli interessati entro 60 giorni
dalla data verbalizzata.
1.6 SCIOGLIMENTO DI UN LIVELLO
Cfr. Art. 25, comma 4 del Regolamento associativo
Cfr. Art. 7, comma 8 dello Statuto
Cfr. Art. 23, comma 5 dello Statuto
Cfr. Art. 63 dello Statuto
Nel caso in cui un Gruppo non venga autorizzato al censimento per l’anno sociale corrente, il
suo libro degli associati viene estinto e di conseguenza tutti i soci iscritti al suo interno deca-
dono anche da tutti i livelli superiori. Tale circostanza si verifica anche nel caso in cui un livello
deliberi il proprio scioglimento.
Le operazioni di scioglimento di un livello prevedono la convocazione dell’Assemblea da parte
dei responsabili in carica del livello stesso. L’Assemblea avrà il compito di deliberare lo scio-
glimento del livello, l’approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio e, nel caso in cui si siano
verificate spese o introiti nelle date successive la chiusura del precedente rendiconto, quello
di liquidazione, e di deliberare la devoluzione, previo parare del RUNTS, del proprio patrimonio
al livello superiore.
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo