Statuto AGESCI - art. 54, comma 1, lettere a-b, comma 2

Modificato il Gio, 20 Nov, 2025 alle 3:38 PM

Risorse economiche  

 

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  1. quota associativa nazionale deliberata dal Consiglio generale e destinata al livello nazionale dell’Associazione;
  2. quota associativa di livello, precisamente una di Gruppo, una di Zona e una di Regione, deliberata annualmente dall’Assemblea del relativo livello;

[…]

        2. Le quote associative indicate al comma 1, lettera a e b, non sono trasmissibili né rivalutabili; il mancato               pagamento di tali quote è causa di esclusione dall’Associazione.

[…]

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