Art. 1 – Anno sociale e operazioni di censimento
3. Coloro che intendono associarsi all’AGESCI, a seguito della comunicazione dell’ammissione, provvedono annualmente al pagamento delle seguenti quote:
- la quota associativa nazionale di cui all’art. 54, comma 1, lettera a. dello Statuto, destinata al livello nazionale dell’Associazione, da versare entro 15 giorni al livello che ha comunicato l’ammissione;
- le quote associative di livello di cui all’art. 54, comma 1, lettera b. dello Statuto, eventualmente deliberate ogni anno dalle Assemblee dei relativi livelli nell’entità e nei termini di pagamento.
Il pagamento delle quote di cui alle lettere a e b è dovuto da parte di ogni associato già iscritto (rinnovo) entro i termini indicati dai rispettivi livelli e può essere corrisposto per conto dell’interessato anche da terzi. In ogni caso tali quote sono personali, non trasmissibili né rivalutabili. Il mancato pagamento delle quote ai punti a. e b. è causa di esclusione dall’Associazione ai sensi dell’art. 54, comma 2 dello Statuto.
Art. 101 – Procedimento disciplinare nei confronti di membri degli organi del livello nazionale
- Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di un componente del Collegio giudicante nazionale, la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza degli altri membri del Collegio rimanenti, con modalità e garanzie analoghe a quelle previste negli articoli precedenti.
- Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di uno dei componenti di un organo del livello nazionale – diverso dal Collegio giudicante nazionale – la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza dei membri eletti nel Collegio dal Consiglio generale, con procedure e modalità analoghe a quelle previste dagli articoli precedenti. Nel caso di procedimento disciplinare nei confronti della Capo Guida o del Capo Scout il ricorso, di cui all’art. 100, non è ammesso.
- Nel caso previsto dal comma 2, la disposizione, di cui all’art. 98, comma 7, diversa dall’archiviazione deve essere ratificata dal Consiglio nazionale, che decide a maggioranza semplice. In caso di mancata ratifica il provvedimento disciplinare è annullato.
Art. 106 – Albo dei sostenitori
- L’iscrizione all’Albo dei sostenitori, di cui all’art. 54 comma 3 dello Statuto, avviene attraverso il versamento di una erogazione liberale, il cui importo minimo è stabilito annualmente dal Consiglio generale. Il Consiglio generale, inoltre, delibera le modalità di utilizzo di quanto raccolto con l’iscrizione all’Albo dei sostenitori.
- Le persone fisiche maggiorenni che richiedono l’iscrizione all’Albo dei sostenitori dichiarano di condividere i valori e i principi dell’Associazione. Essi possono fornire all’Associazione le informazioni necessarie per consentire la comunicazione all’agenzia delle entrate al fine di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legislazione vigente; tali informazioni devono essere fatte pervenire alla Segreteria nazionale, unitamente alla copia dell’attestato dell’avvenuto versamento dell’erogazione liberale, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno in corso.
- Il Comitato nazionale può riservarsi di accettare l’iscrizione all’Albo dei sostenitori qualora essa sia in contrasto con i principi dell’AGESCI o leda l’immagine della stessa.
- L’iscrizione all’Albo dei sostenitori comprende la volontaria sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista associativa dei soci adulti. Il Comitato nazionale può inviare agli iscritti all’Albo dei sostenitori anche altro materiale informativo o comunicazioni ritenute utili.
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo