Regolamento associativo – artt. 1 (comma 3), 101 e 106

Modificato il Gio, 27 Nov, 2025 alle 3:49 PM

Art. 1 – Anno sociale e operazioni di censimento 

 

3. Coloro che intendono associarsi all’AGESCI, a seguito della comunicazione dell’ammissione, provvedono annualmente al pagamento delle seguenti quote:

  1. la quota associativa nazionale di cui all’art. 54, comma 1, lettera a. dello Statuto, destinata al livello nazionale dell’Associazione, da versare entro 15 giorni al livello che ha comunicato l’ammissione;
  2. le quote associative di livello di cui all’art. 54, comma 1, lettera b. dello Statuto, eventualmente deliberate ogni anno dalle Assemblee dei relativi livelli nell’entità e nei termini di pagamento.

Il pagamento delle quote di cui alle lettere a e b è dovuto da parte di ogni associato già iscritto (rinnovo) entro i termini indicati dai rispettivi livelli e può essere corrisposto per conto dell’interessato anche da terzi. In ogni caso tali quote sono personali, non trasmissibili né rivalutabili. Il mancato pagamento delle quote ai punti a. e b. è causa di esclusione dall’Associazione ai sensi dell’art. 54, comma 2 dello Statuto.  

 

Art. 101 – Procedimento disciplinare nei confronti di membri degli organi del livello nazionale 

 

  1. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di un componente del Collegio giudicante nazionale, la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza degli altri membri del Collegio rimanenti, con modalità e garanzie analoghe a quelle previste negli articoli precedenti.
  2. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di uno dei componenti di un organo del livello nazionale – diverso dal Collegio giudicante nazionale – la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza dei membri eletti nel Collegio dal Consiglio generale, con procedure e modalità analoghe a quelle previste dagli articoli precedenti. Nel caso di procedimento disciplinare nei confronti della Capo Guida o del Capo Scout il ricorso, di cui all’art. 100, non è ammesso.
  3. Nel caso previsto dal comma 2, la disposizione, di cui all’art. 98, comma 7, diversa dall’archiviazione deve essere ratificata dal Consiglio nazionale, che decide a maggioranza semplice. In caso di mancata ratifica il provvedimento disciplinare è annullato.  

 

Art. 106 – Albo dei sostenitori 

 

  1. L’iscrizione all’Albo dei sostenitori, di cui all’art. 54 comma 3 dello Statuto, avviene attraverso il versamento di una erogazione liberale, il cui importo minimo è stabilito annualmente dal Consiglio generale. Il Consiglio generale, inoltre, delibera le modalità di utilizzo di quanto raccolto con l’iscrizione all’Albo dei sostenitori.
  2. Le persone fisiche maggiorenni che richiedono l’iscrizione all’Albo dei sostenitori dichiarano di condividere i valori e i principi dell’Associazione. Essi possono fornire all’Associazione le informazioni necessarie per consentire la comunicazione all’agenzia delle entrate al fine di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legislazione vigente; tali informazioni devono essere fatte pervenire alla Segreteria nazionale, unitamente alla copia dell’attestato dell’avvenuto versamento dell’erogazione liberale, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno in corso.
  3. Il Comitato nazionale può riservarsi di accettare l’iscrizione all’Albo dei sostenitori qualora essa sia in contrasto con i principi dell’AGESCI o leda l’immagine della stessa.
  4. L’iscrizione all’Albo dei sostenitori comprende la volontaria sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista associativa dei soci adulti. Il Comitato nazionale può inviare agli iscritti all’Albo dei sostenitori anche altro materiale informativo o comunicazioni ritenute utili.

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