Nota interpretativa di Capo Guida e Capo Scout – § 1.4, 2.8.5

Modificato il Gio, 27 Nov, 2025 alle 3:40 PM

 

        1.4    DEFINIZIONE QUOTE E PAGAMENTO 

 

Cfr. Art. 29, comma 2, lettera b dello Statuto

Cfr. Art. 34, comma 2, lettera e dello Statuto

Cfr. Art. 38, comma 2, lettera f dello Statuto

Cfr. Art. 44, comma 4, lettera e dello Statuto

Cfr. Art. 54, comma 1, lettera a - b dello Statuto

 

La definizione dell’entità delle quote, delle modalità e dei tempi di pagamento da parte degli associati è stabilita da ciascun livello attraverso le relative Assemblee (Gruppo, Zona, Regione, livello nazionale). Ciascuna quota associativa (di Gruppo, di Zona e regionale) deve essere portata a conoscenza del Comitato del livello territorialmente superiore. La quota associativa di Zona e di Regione non può superare il 20% della quota associativa nazionale. Si rammenta che il pagamento delle quote da parte degli associati è l’azione che completa il proprio ingresso o rinnovo in Associazione: la mancanza del pagamento della quota associativa è motivo di esclusione dall’Associazione. Si raccomanda pertanto la massima sollecitudine nel pagamento della quota da parte dell’associato. Le attuali procedure stabilite dal Comitato nazionale indicano il 15 gennaio come data ultima del versamento della quota associativa al nazionale perché l’assicurazione abbia validità retroattiva. Si raccomanda pertanto la massima diligenza da parte del responsabile di livello nel versamento al nazionale delle quote di censimento entro la suddetta scadenza. Oltre tale data senza pagamento lo status di socio decade.

 

[…]

 

2.8.5 QUOTE ASSOCIATIVE

 

Cfr. Art. 54, comma 1, lettera a - b dello Statuto

Cfr. Art. 101 del Regolamento associativo


La quota associativa nazionale viene deliberata ogni anno dal Consiglio generale assieme al bilancio preventivo del livello nazionale e viene utilizzata per la copertura assicurativa del socio, per la stampa associativa e per il funzionamento delle strutture associative.

In aggiunta, l’Assemblea di ciascun livello territoriale (Gruppo, Zona e Regione) delibera ogni Anno l’eventuale quota associativa di livello, destinata al medesimo livello territoriale. Ciascuna quota associativa di livello, precisamente una di Gruppo, una di Zona e una di Regione, contribuisce alle necessità del rispettivo livello territoriale, nell’ambito dell’autonomia finan-ziaria di ciascun livello.

I soci provvedono annualmente al pagamento delle quote associative da corrispondere, secondo le modalità indicate da ciascuna Assemblea, al livello territoriale per il quale è stata presentata domanda di ammissione (o è stata manifestata l’intenzione di rinnovare il censimento) e a quelli territorialmente superiori, ove presenti. Tale pagamento può essere corrisposto per conto dell’interessato anche da terzi. In ogni caso tali quote sono personali, non trasmissibili né rivalutabili.

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