Statuto AGESCI - art. 54

Modificato il Lun, 24 Nov, 2025 alle 12:56 PM

Risorse economiche  

 

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  1. quota associativa nazionale deliberata dal Consiglio generale e destinata al livello nazionale dell’Associazione;
  2. quota associativa di livello, precisamente una di Gruppo, una di Zona e una di Regione, deliberata annualmente dall’Assemblea del relativo livello;
  3. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto, comprese quelle derivanti dall’iscrizione all’Albo dei sostenitori, di cui al comma 3.

        2. Le quote associative indicate al comma 1, lettera a e b, non sono trasmissibili né rivalutabili; il mancato               pagamento di tali quote è causa di esclusione dall’Associazione

        3. A livello nazionale è istituito l’Albo dei sostenitori a cui possono iscriversi persone fisiche maggiorenni             che, condividendo i valori ed i principi dell’Associazione, desiderano sostenerne economicamente le                     attività attraverso un’erogazione liberale annuale. L’iscrizione all’Albo dei sostenitori non costituisce in                 alcun modo titolo per la qualifica di associato. Gli iscritti all’Albo dei sostenitori non possono essere                     contemporaneamente membri dell’Associazione, di cui all’art. 7.

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