2.7.1 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI MEMBRI DELLA COMUNITÀ CAPI
Cfr. Art. 30, comma 1 e 2 dello Statuto
Cfr. Art. 30, comma 1, lettera c dello Statuto
Cfr. Art. 25, comma 5, lettera b del Regolamento associativo
Cfr. Art. 29, comma 2, lettera a dello Statuto
La Comunità capi, organo di indirizzo del livello di Gruppo, svolge in sé due funzioni: quella
educativa e quella di organo esecutivo e di amministrazione.
L’esercizio delle funzioni educative, come, a mero titolo di esempio, l’affidamento degli incari-
chi di servizio educativo ai soci adulti (capi) o la redazione del Progetto educativo di Gruppo,
spetta esclusivamente alla Comunità capi e non necessita in nessun caso di alcuna votazio-
ne in Assemblea.
Per l’espletamento della funzione di organo esecutivo e di amministrazione, “la Comunità
capi, composta dall’insieme degli associati adulti di cui all’art.9 censiti nel Gruppo”, viene
eletta congiuntamente in Assemblea di Gruppo. Rientrano tra questi compiti, per esempio:
nominare i Capi Gruppo, deliberare in merito all’ammissione di nuovi soci, approvare spese
ordinarie e straordinarie, ecc.
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