2.5.2 ACCESSO AI RUOLI ELETTIVI IN ASSEMBLEA DI ZONA
I capi con nomina censiti nella Zona, che fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto
nell’Assemblea di Zona (vedi par. 2.4.2), possono essere eletti al ruolo di membri del Comitato
di Zona e di Consiglieri generali.
2.7.3 COMPITI AMMINISTRATIVI DELLA COMUNITÀ CAPI
Cfr. Art. 30, comma 2 dello Statuto
Cfr. Art. 25, comma 5 del Regolamento associativo
La Comunità capi assolve agli obblighi previsti dall’articolo 26 del codice del Terzo settore
come organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo e quindi è responsabile an-
che della corretta tenuta dei libri sociali.
Tra le mansioni previste ai sensi dell’articolo 30 comma 2 dello Statuto, è compito della Co-
munità capi provvedere in particolar modo al corretto esercizio dell’economia associativa
(vedi parti dedicate) ponendo attenzione, a titolo esemplificativo, a:
- redigere il bilancio d’esercizio del Gruppo;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario per le operazioni economiche di tutto il Gruppo;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate entro 30 gg le eventuali modifiche intercorse, come
ad esempio il cambio del legale rappresentante o il cambio della sede legale, seguendo le
indicazioni presenti nell’Helpdesk. Questa operazione può essere effettuata anche tramite un
intermediario (professionista/commercialista).
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo