Assemblea
1. L’Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) è l’organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell’ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione.
2. Ai sensi dell’art. 24 del Codice del Terzo settore nell’Assemblea (e, per il livello nazionale, nel Consiglio generale) hanno diritto di voto tutti coloro che sono stati ammessi come associati, ai sensi dell’art. 7, comma 4.
3. L’Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 2 del medesimo Codice.
4. In particolare, l’Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):
- elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto; al livello di Gruppo, la relativa Assemblea elegge annualmente la Comunità capi limitatamente ai compiti previsti dall’art. 30, comma 2;
- approva i bilanci previsti dall’art. 55;
- nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo, secondo le modalità di cui all’art. 16, comma 8;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all’art. 56.
5. Ad eccezione del Consiglio generale, che è convocato da Capo Guida e Capo Scout, l’Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello almeno una volta l’anno. In caso d’impossibilità essa è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello territorialmente superiore.
6. L’Assemblea per il suo funzionamento si dota di un proprio Regolamento, il cui modello è deliberato dal Consiglio generale.
7. L’Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto o dalla legge.
8. L'Assemblea (e per il livello nazionale, il Consiglio generale) può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia possibile verificare l’identità, la legittimazione degli intervenuti, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, secondo le modalità previste dalla legge e dettagliate nei Regolamenti delle Assemblee di ciascun livello territoriale e per il livello nazionale dal Regolamento del Consiglio generale.
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