Comunità capi
1. La Comunità capi, organo di indirizzo del livello di Gruppo, del quale ha la responsabilità della funzione educativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, ha i seguenti compiti:
- l’elaborazione e la gestione del Progetto educativo di Gruppo;
- l’approfondimento dei problemi educativi;
- affida gli incarichi di servizio nelle unità;
- la formazione continua e la cura del tirocinio dei capi;
- curare i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani censiti nel Gruppo;
- l’inserimento e la presenza dell’Associazione nell’ambiente locale.
2. Inoltre, la Comunità capi, come organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo, nelle forme che ritiene più opportune:
- esprime e nomina, tra i capi della Comunità capi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 2, lettera b, una Capo Gruppo e un Capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia monosessuale, una Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo;
- declina le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, con le modalità previste dal Regolamento associativo;
- delibera sulle domande di ammissione per il livello di Gruppo, nelle forme disciplinate dall’art. 7 dello Statuto;
- cura l’ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione;
- predispone il bilancio del Gruppo, di cui all’art. 55, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Gruppo;
- propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli Assistenti ecclesiastici di unità.
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