art. 25 Comitato
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5. Sono compiti del Comitato:
- attuare il Programma del relativo livello territoriale e tutte le attività previste, riferendone al Consiglio e all’Assemblea (e, per il livello nazionale, al Consiglio generale);
- curare l’ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione fatte salve le competenze inderogabili rimesse all’Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- declinare le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività secondo criteri non discriminatori, in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento associativo;
- deliberare sulle domande di ammissione per il relativo livello territoriale, di cui all’art. 7, comma 4, salvo quanto previsto per il livello di Gruppo la cui competenza è attribuita alla Comunità capi pertinente, e su quelle degli eventuali ricorsi presentati ai livelli territorialmente inferiori, di cui all’art. 7, comma 5;
- curare l’informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici;
- predisporre i bilanci, di cui all’art. 55, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea (e, per il livello nazionale, del Consiglio generale);
- proporre all’autorità ecclesiastica competente la nomina dell’Assistente ecclesiastico del livello; per il solo livello nazionale tale funzione è esercitata congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout;
- proporre all’autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti.
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art. 36 – Comitato di Zona
1. Il Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dall'art. 25, ha il compito di autorizzare il censimento di Gruppi e unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.
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