Statuto AGESCI - art. 25

Modificato il Lun, 24 Nov, 2025 alle 3:58 PM

Comitato


1. Il Comitato è l’organo collegiale esecutivo e di amministrazione del livello di Zona, di Regione e nazionale.
2. Tutti i membri del Comitato hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell’adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.
3. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. I Responsabili dei livelli sono eletti al ruolo; gli altri membri del Comitato di Zona (tranne gli Assistenti ecclesiastici) sono eletti al collegio, gli altri membri del Comitato regionale e nazionale (tranne gli Assistenti ecclesiastici) sono eletti all’incarico.

5. Sono compiti del Comitato:

  1. attuare il Programma del relativo livello territoriale e tutte le attività previste, riferendone al Consiglio e all’Assemblea (e, per il livello nazionale, al Consiglio generale);
  2. curare l’ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione fatte salve le competenze inderogabili rimesse all’Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
  3. declinare le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività secondo criteri non discriminatori, in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento associativo;
  4. deliberare sulle domande di ammissione per il relativo livello territoriale, di cui all’art. 7, comma 4, salvo quanto previsto per il livello di Gruppo la cui competenza è attribuita alla Comunità capi pertinente, e su quelle degli eventuali ricorsi presentati ai livelli territorialmente inferiori, di cui all’art. 7, comma 5;
  5. curare l’informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici;
  6. predisporre i bilanci, di cui all’art. 55, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea (e, per il livello nazionale, del Consiglio generale);
  7. proporre all’autorità ecclesiastica competente la nomina dell’Assistente ecclesiastico del livello; per il solo livello nazionale tale funzione è esercitata congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout;
  8. proporre all’autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti.

6. Il Comitato è convocato e presieduto dai Responsabili dei livelli.
7. La maggioranza dei membri del Comitato è scelta tra le persone fisiche associate e si applica l’art. 2382 del Codice civile.
8. I Comitati, ai vari livelli territoriali, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deliberano con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti.

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