Comunità capi
1. La Comunità capi, organo di indirizzo del livello di Gruppo, del quale ha la responsabilità della funzione educativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, ha i seguenti compiti:
- l’elaborazione e la gestione del Progetto educativo di Gruppo;
- l’approfondimento dei problemi educativi;
- affida gli incarichi di servizio nelle unità;
- la formazione continua e la cura del tirocinio dei capi;
- curare i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi e i giovani
censiti nel Gruppo; - l’inserimento e la presenza dell’Associazione nell’ambiente locale.
2. Inoltre, la Comunità capi, come organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo, nelle forme che ritiene più opportune:
- esprime e nomina, tra i capi della Comunità capi, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 2, lettera b, una Capo Gruppo e un Capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia monosessuale, una Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo;
- declina le eventuali modalità prioritarie di ammissione alle attività in conformità alle linee guida definite dal Comitato nazionale, con le modalità previste dal Regolamento associativo;
delibera sulle domande di ammissione per il livello di Gruppo, nelle forme disciplinate dall’art. 7 dello Statuto; - cura l’ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria
amministrazione; - predispone il bilancio del Gruppo, di cui all’art. 55, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea di Gruppo; - propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell’Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli Assistenti ecclesiastici di unità.
3. Oltre ai compiti definiti nell’art. 26, i Capi Gruppo, d’intesa con l’Assistente ecclesiastico di Gruppo e avvalendosi dell’aiuto della Comunità capi, curano:
- l’animazione della Comunità capi e la formazione continua dei soci adulti;
- i rapporti con gli altri Gruppi, in particolare nell’ambito della Zona;
- la partecipazione dei soci adulti alle occasioni formative e ai momenti di democrazia associativa;
- la gestione organizzativa del Gruppo;
- il collegamento tra la Comunità capi e il Settore Protezione civile, di cui all’art. 26, comma 3, lettera g.
4. Qualora la Comunità capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal comma 2, lettera a, può chiedere l’autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.
5. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri della Comunità capi è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. La maggioranza dei membri della Comunità capi è scelta tra le persone fisiche associate e si applical’art. 2382 del Codice civile.
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