Cfr. Art. 29, comma 2, lettera b dello Statuto
Cfr. Art. 34, comma 2, lettera e dello Statuto
Cfr. Art. 38, comma 2, lettera f dello Statuto
Cfr. Art. 44, comma 4, lettera e dello Statuto
Cfr. Art. 54, comma 1, lettera a - b dello Statuto
La definizione dell’entità delle quote, delle modalità e dei tempi di pagamento da parte degli associati è stabilita da ciascun livello attraverso le relative Assemblee (Gruppo, Zona, Regione, livello nazionale). Ciascuna quota associativa (di Gruppo, di Zona e regionale) deve essere portata a conoscenza del Comitato del livello territorialmente superiore. La quota associativa di Zona e di Regione non può superare il 20% della quota associativa nazionale. Si rammenta che il pagamento delle quote da parte degli associati è l’azione che completa il proprio ingresso o rinnovo in Associazione: la mancanza del pagamento della quota associativa è motivo di esclusione dall’Associazione. Si raccomanda pertanto la massima sollecitudine nel pagamento della quota da parte dell’associato. Le attuali procedure stabilite dal Comitato nazionale indicano il 15 gennaio come data ultima del versamento della quota associativa al nazionale perché l’assicurazione abbia validità retroattiva. Si raccomanda pertanto la massima diligenza da parte del responsabile di livello nel versamento al nazionale delle quote di censimento entro la suddetta scadenza. Oltre tale data senza pagamento lo status di socio decade.
[…]
2.4 DIRITTO DI VOTO
2.4.1 DIRITTO DI VOTO NELL’ASSEMBLEA DI GRUPPO
Fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Gruppo i nuovi soci e quelli rin- novati, così come elencati all’interno del libro degli associati, da aggiornare a cura dei Capi Gruppo. I nuovi associati entrano a far parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Gruppo dal momento in cui viene deliberata la loro ammissione da parte della Comunità capi; per esercitare il loro diritto di voto, i nominativi devono essere stati annotati nel libro degli associati (disponibile su BuonaStrada).
Gli associati rinnovati permangono all’interno dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Gruppo, a meno di esplicite comunicazioni da parte del singolo socio di voler lasciare l’Associazione per l’anno scout corrente e quindi di perdere lo status di socio. Analoga situazione è quella degli R/S che, presa la Partenza, richiedono l’ingresso in Comunità capi, acquisendo lo status di socio adulto e pertanto membro dell’Assemblea di Zona.
I soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Ad ogni socio giovane minorenne è attribuito un singolo voto, anche nel caso siano presenti in Assemblea più persone con tale qualifica.
Nel corso dell’anno scout, a seguito del mancato pagamento delle quote associative previste, si decade dallo status di socio e, di conseguenza, dall’elenco degli aventi diritto al voto (cfr. paragrafo 1.4).
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