2.1.1 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI GRUPPO
Cfr. Art. 23, comma 4 lettera a dello Statuto
Cfr. Art. 30, comma 2 lettera a dello Statuto
Cfr. Art. 25, comma 5, lettera a del Regolamento associativo
La convocazione dell’Assemblea di Gruppo spetta ai Capi Gruppo (Responsabili di livello) e va inviata preferibilmente entro 30 gg dalla data di svolgimento della stessa. Gli eventuali documenti di accompagnamento relativi all’ordine del giorno, ad esclusione del bilancio, possono essere inviati contestualmente alla convocazione a seconda delle necessità individuate dai Capi Gruppo (Responsabili di livello). In caso d’impossibilità l’Assemblea ordinaria è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona. Si ricorda che il bilancio di Gruppo con la relativa nota esplicativa deve pervenire preferibilmente entro 15 gg prima della data di convocazione dell’Assemblea. Utilità: Helpdesk AGESCI Sezione Gruppo Modello di Regolamento dell’Assemblea di Gruppo, artt. 2-3
2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Cfr. Art. 23, comma 8 dello Statuto
L’Assemblea può essere convocata e quindi poi svolta secondo le seguenti modalità:
- in presenza;
- telematica.
La modalità di svolgimento dell’Assemblea viene comunicata nella convocazione.
2.3.1 DELEGHE NELL’ASSEMBLEA DI GRUPPO
Non è ammessa alcuna forma di delega per l’Assemblea di Gruppo.
2.4.1 DIRITTO DI VOTO NELL’ASSEMBLEA DI GRUPPO
Fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Gruppo i nuovi soci e quelli rin- novati, così come elencati all’interno del libro degli associati, da aggiornare a cura dei Capi Gruppo. I nuovi associati entrano a far parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Gruppo dal momento in cui viene deliberata la loro ammissione da parte della Comunità capi; per esercita- re il loro diritto di voto, i nominativi devono essere stati annotati nel libro degli associati (disponibile su BuonaStrada). Gli associati rinnovati permangono all’interno dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Gruppo, a meno di esplicite comunicazioni da parte del singolo socio di voler lasciare l’Associazione per l’anno scout corrente e quindi di perdere lo status di socio. Analoga situazione è quella degli R/S che, presa la Partenza, richiedono l’ingresso in Comunità capi, acquisendo lo status di socio adulto e pertanto membro dell’Assemblea di Zona. I soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Ad ogni socio giovane minorenne è attribuito un singolo voto, anche nel caso siano presenti in Assemblea più persone con tale qualifica. Nel corso dell’anno scout, a seguito del mancato pagamento delle quote associative previste, si decade dallo status di socio e, di conseguenza, dall’elenco degli aventi diritto al voto (cfr. paragrafo 1.4).
2.5.1 ACCESSO AI RUOLI ELETTIVI IN ASSEMBLEA DI GRUPPO
I soci adulti censiti nel Gruppo che fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto nell’Assemblea di Gruppo (vedi par. 2.4.1) possono essere eletti come membri dell’organo esecutivo e amministrativo del livello di Gruppo (la Comunità capi).
2.6 MODELLI DI REGOLAMENTI DELLE ASSEMBLEE
Cfr. Art. 23, comma 6 dello Statuto
Il modello di Regolamento dell’Assemblea di Gruppo/Zona/regionale nasce con l’intento di fornire una base condivisa a livello nazionale per il Regolamento assembleare di ciascun livello, a cui si deve fare riferimento per costruire il Regolamento assembleare del proprio livello. Pertanto, il modello di Regolamento dell’Assemblea assume valore vincolante per tutti i livelli territoriali (Gruppo, Zona e regionale), ad eccezione di alcune questioni estremamente specifiche, esplicitate nel commento agli articoli. Grazie a tale modello, il socio trova le necessarie informazioni sviluppate sistematicamente al fine di rendere appropriato il comportamento assembleare. I vari livelli territoriali potranno adattare il modello alla propria realtà nel rispetto e in coerenza con quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento associativo, dalle interpretazioni adotta- te dal Consiglio generale e dalle norme civilistiche vigenti.
2.7.2 SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE DELLA COMUNITÀ CAPI
Cfr. Art. 29, comma 2, lettera a dello Statuto
Cfr. Art. 30, comma 2, lettera a dello Statuto
La Comunità capi, limitatamente alla sua funzione di organo di amministrazione, è eletta dall’Assemblea di Gruppo. In virtù di questa elezione ad essa spetta, tra gli altri, il compito di nominare i propri legali rappresentanti, ovvero i Capi Gruppo; la nomina dei Capi Gruppo spetta alla Comunità capi in carica. Qualora dopo l’Assemblea di Gruppo, un aspirante socio adulto manifesti la propria volontà di associarsi al Gruppo, potrà essere ammesso come socio adulto e far parte della Comunità capi, ma non potrà partecipare alle decisioni della Comunità capi inerenti alle funzioni amministrative (per es. esprimere il proprio voto nelle delibere di ammissione nuovi soci o nell’ap- provazione di spese ordinarie e straordinarie, ecc.) finché non verrà regolarmente eletto in Assemblea di Gruppo. Analoga situazione è quella degli R/S che, presa la Partenza, richiedono l’ingresso in Comunità capi dopo l’Assemblea di Gruppo
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