Nota interpretativa di Capo Guida e Capo Scout – § 2.1.2, 2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6

Modificato il Mar, 2 Dic, 2025 alle 2:40 PM

2.1.2 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI ZONA E REGIONALE

 

Cfr. Art. 23, comma 5 dello Statuto

Cfr. Art. 26, comma 3 lettera b dello Statuto

 

La convocazione dell’Assemblea di Zona e regionale spetta ai rispettivi Responsabili di livello e va inviata entro il termine stabilito dalla relativa Assemblea. Un intervallo di tempo sufficiente tra la data di avviso della convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea può essere indicativamente di 30gg. Appare comunque opportuno evitare intervalli di tempo troppo brevi che potrebbero limitare la partecipazione e rendere poco agevole l’organizzazione dei calendari dei livelli coinvolti. Qualora all’ordine del giorno siano presenti i bilanci (d’esercizio e preventivo), questi devono essere fatti pervenire almeno 15 gg prima per consentirne un’adeguata valutazione. In caso d’impossibilità l’Assemblea ordinaria è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello territorialmente superiore.

 

Utilità: Modello di Regolamento dell’Assemblea di Zona, artt. 2-3

Modello di Regolamento dell’Assemblea regionale, artt. 2-3


2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

 

Cfr. Art. 23, comma 8 dello Statuto

 

L’Assemblea può essere convocata e quindi poi svolta secondo le seguenti modalità:

• in presenza;

• telematica.

La modalità di svolgimento dell’Assemblea viene comunicata nella convocazione.

 

2.3.2. DELEGHE NELL’ASSEMBLEA DI ZONA E REGIONALE

 

In Assemblea di Zona o regionale, ciascun socio adulto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati tramite delega, qualora previsto in tal senso dal Regolamento dell’Assemblea di Zona o regionale. Nel caso dell’Assemblea regionale in forma delegata, l’istituto della delega è sostanzialmente diverso da quello previsto per la forma plenaria e si rimanda pertanto all’art. 5 del modello di Regolamento dell’Assemblea regionale.

 

2.4.2 DIRITTO DI VOTO NELL’ASSEMBLEA DI ZONA

 

Fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Zona plenaria esclusivamente i nuovi soci adulti e i soci rinnovati (nei Gruppi appartenenti alla Zona e direttamente al livello di Zona), così come elencati nel libro degli associati al Gruppo di pertinenza o direttamente al livello di Zona. I responsabili dei rispettivi livelli curano sotto la propria responsabilità l’aggiornamento dei relativi libri. I nuovi associati adulti entrano a far parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Zona dal momento in cui viene deliberata la loro ammissione da parte della Comunità capi o del Comitato di Zona, a seguito della presentazione della relativa domanda per un Gruppo facente parte la Zona o direttamente per il livello di Zona. In entrambi i casi, i nominativi devono essere stati annotati nel libro degli associati (disponibile su BuonaStrada) per esercitare il loro diritto di voto. I soci adulti rinnovati permangono all’interno dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Zona, a meno di esplicite comunicazioni da parte del singolo socio adulto per richiedere la perdita dello status di socio per l’anno scout corrente, da inviare al livello territoriale nel quale è censito. Fanno parte di questa categoria di soci rinnovati anche coloro che, permanendo all’interno della medesima Zona, trasferiscono il censimento da un Gruppo ad un altro, oppure dalla Zona ad un Gruppo o ancora da un Gruppo alla Zona. Analoga situazione è quella degli R/S che, presa la Partenza, richiedono l’ingresso in Comunità capi, acquisendo lo status di socio adulto e pertanto membro dell’Assemblea di Zona. Nel corso dell’anno scout, a seguito del mancato pagamento delle quote associative previste, si decade dallo status di socio e, di conseguenza, dall’elenco degli aventi diritto al voto (cfr. paragrafo 1.4).

 

2.5.2 ACCESSO AI RUOLI ELETTIVI IN ASSEMBLEA DI ZONA

 

I capi con nomina censiti nella Zona, che fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto nell’Assemblea di Zona (vedi par. 2.4.2), possono essere eletti al ruolo di membri del Comitato di Zona e di Consiglieri generali.

 

2.6 MODELLI DI REGOLAMENTI DELLE ASSEMBLEE

 

Cfr. Art. 23, comma 6 dello Statuto

 

Il modello di Regolamento dell’Assemblea di Gruppo/Zona/regionale nasce con l’intento di fornire una base condivisa a livello nazionale per il Regolamento assembleare di ciascun livello, a cui si deve fare riferimento per costruire il Regolamento assembleare del proprio livello. Pertanto, il modello di Regolamento dell’Assemblea assume valore vincolante per tutti i livelli territoriali (Gruppo, Zona e regionale), ad eccezione di alcune questioni estremamente specifiche, esplicitate nel commento agli articoli. Grazie a tale modello, il socio trova le necessarie informazioni sviluppate sistematicamente al fine di rendere appropriato il comportamento assembleare. I vari livelli territoriali potranno adattare il modello alla propria realtà nel rispetto e in coerenza con quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento associativo, dalle interpretazioni adotta- te dal Consiglio generale e dalle norme civilistiche vigenti.   

Questa risposta ti è stata utile?

Fantastico!

Grazie per il tuo feedback

Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto

Grazie per il tuo feedback

Facci sapere come possiamo migliorare questo articolo!

Seleziona almeno uno dei motivi
La verifica CAPTCHA è richiesta.

Feedback inviato

Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo