1.6 SCIOGLIMENTO DI UN LIVELLO
Cfr. Art. 25, comma 4 del Regolamento associativo
Cfr. Art. 7, comma 8 dello Statuto
Cfr. Art. 23, comma 5 dello Statuto
Cfr. Art. 63 dello Statuto
Nel caso in cui un Gruppo non venga autorizzato al censimento per l’anno sociale corrente, il
suo libro degli associati viene estinto e di conseguenza tutti i soci iscritti al suo interno deca-
dono anche da tutti i livelli superiori. Tale circostanza si verifica anche nel caso in cui un livello
deliberi il proprio scioglimento.
Le operazioni di scioglimento di un livello prevedono la convocazione dell’Assemblea da parte
dei responsabili in carica del livello stesso. L’Assemblea avrà il compito di deliberare lo scio-
glimento del livello, l’approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio e, nel caso in cui si siano
verificate spese o introiti nelle date successive la chiusura del precedente rendiconto, quello
di liquidazione, e di deliberare la devoluzione, previo parare del RUNTS, del proprio patrimonio
al livello superiore.
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