Regolamento associativo – artt. 20 e 21

Modificato il Mer, 3 Dic, 2025 alle 10:57 AM

Art. 20 – Rivendita ufficiale scout 

 

1. Il riconoscimento di Rivendita ufficiale scout viene concesso dal Comitato nazionale, sentito il Consiglio nazionale, su proposta dei Comitati regionali di riferimento, alle Cooperative territoriali operanti sotto la responsabilità e il monitoraggio dei rispettivi Comitati regionali. 

2. Requisito indispensabile per il riconoscimento di Rivendita ufficiale scout è la presenza di componenti, nei Consigli di Amministrazione delle Cooperative territoriali, eletti sulla base di candidature proposte dai Comitati regionali di riferimento o, successivamente all’elezione, assunti come propria espressione. 

3. La sottoscrizione del contratto di costituzione del Gruppo paritetico (Rete) tra le Cooperative è prerequisito indispensabile per la concessione del riconoscimento di cui al comma 1. 

4. Le Cooperative territoriali cui è concesso il riconoscimento di Rivendita ufficiale scout, si impegnano a vendere tutti gli indumenti dell’uniforme, i distintivi e le insegne ufficiali che, essendo regolamentari per modello, sono presentati nell’albo dell’AGESCI, di cui all’art. 22, al prezzo approvato dal tavolo di concertazione dei prezzi dell’uniforme e dei distintivi di cui all’art. 110. 

5. Il mancato rispetto del contratto di costituzione del Gruppo paritetico (Rete), una grave infrazione ai principi statutari dell’Associazione, il mancato rispetto di accordi od obblighi commerciali, il rilevante e perdurante scostamento degli indici, individuati dal Comitato nazionale come riferimento positivo di gestione da parte di una Cooperativa territoriale, può portare alla revoca del riconoscimento attraverso un pronunciamento di un Collegio arbitrale appositamente nominato da Capo Guida e Capo Scout dopo aver sentito obbligatoriamente il Presidente della Cooperativa, i Responsabili regionali di riferimento e la Commissione economica nazionale. Il pronunciamento deve pervenire al Comitato nazionale entro sei mesi dalla nomina del Collegio arbitrale. 

6. La richiesta di revoca, di cui al comma precedente, deve essere presentata a Capo Guida e Capo Scout dai Presidenti del Comitato nazionale a seguito di segnalazione effettuata dai Responsabili regionali di riferimento della Cooperativa territoriale, dalla Commissione economica nazionale o dal Presidente del Gruppo paritetico Cooperativo (Rete). 

7. La richiesta di revoca di cui al comma precedente deve necessariamente essere preceduta da un tentativo di conciliazione tra il Presidente della Cooperativa territoriale e i Responsabili regionali di riferimento, sentita la Commissione economica nazionale.

 

 Art. 21 – Marchio scout 

 

1. Al fine di salvaguardare in campo nazionale l’uniformità delle forniture dell’uniforme e l’attività delle Rivendite ufficiali scout, viene istituito un marchio denominato Marchio scout. 

2. L’uso e l’applicazione del Marchio scout su ogni capo dell’uniforme sono l’unica e vera garanzia che gli associati hanno di acquistare materiale conforme alle norme del presente Regolamento, idoneo alla sua funzione e ad un prezzo controllato. 

3. Il Marchio scout è di proprietà dell’AGESCI che lo affida in gestione a Fiordaliso srl SB mediante apposito contratto dove, al fine di definire la reciprocità degli impegni assunti, vengono disciplinate anche le modalità di verifica dei servizi forniti dalle parti e le relative penali in caso di inadempimento, tenendo in particolare considerazione quanto riportato nei commi successivi. 

4. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, i rapporti tra la Fiordaliso srl SB e il Gruppo paritetico di Cooperative (Rete) vengono regolati da appositi contratti, secondo la legislazione vigente. 

5. Il disegno del Marchio scout, approvato dal Comitato nazionale, è depositato e registrato regolarmente secondo le leggi dello Stato e internazionali che regolano l’uso dei marchi. Il disegno è riprodotto nell’Allegato A del presente Regolamento. 

6. Il Marchio scout viene applicato a tutti gli articoli costituenti l’uniforme associativa che hanno preventivamente ricevuto l’approvazione del Comitato nazionale. 

7. Il Marchio deve essere direttamente applicato in fase di lavorazione dal fabbricante ufficialmente prescelto da Fiordaliso srl SB. 

8. Al fine di una corretta valutazione del prodotto, Fiordaliso srl SB deve fornire al Comitato nazionale, per la loro sperimentazione, campioni degli indumenti appena disponibili e nelle taglie richieste, per ottenere su questi la concessione dell’uso esclusivo dell’applicazione del Marchio scout. 

9. L’uso del Marchio scout e la sua diffusione possono avvenire solo all’interno dell’Associazione o delle Rivendite ufficiali scout, esclusivamente nel rispetto delle presenti norme. La sua applicazione è proibita tassativamente al di fuori degli articoli e dei modelli presenti nell’albo dell’AGESCI, di cui all’art. 22. Ogni irregolarità e abuso da parte di chiunque viene sanzionato nell’ambito dell’AGESCI in via disciplinare – di cui al Capo III del presente Regolamento – e perseguito al di fuori dell’Associazione, nelle forme previste dalle leggi vigenti. Il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 20, comma 5, può revocare il riconoscimento di ufficialità, alle Rivendite ufficiali scout che si renderanno inadempienti rispetto al presente comma.

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