Regolamento associativo – Capo II, Sezione H

Modificato il Mer, 3 Dic, 2025 alle 11:31 AM

CAPO II - ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

 

[…]

 

SEZIONE H – AREA METODO 

 

Art. 69– Area metodo: finalità e ruolo 

 

  1. L'Area Metodo è costituita dagli Incaricati alle Branche e da tutti gli Incaricati ai Settori. Essa rappresenta, pertanto, uno spazio dedicato alla riflessione metodologica e educativa all'interno dell'Associazione. È concepita come un luogo privilegiato per: 
    1. Raccordo e coordinamento 
      1. i. Favorire il lavoro di rete tra Branche, Settori e tra Branche e Settori, riportando una lettura condivisa delle realtà territoriali.
      2. Coordinare e indirizzare, in un'ottica educativa e metodologica, le proposte delle Branche e dei Settori destinate ai soci giovani.
    2. Condivisione e proposta
      1. Suggerire riflessioni sulle esigenze e le istanze educative.
      2. Consentirne l'elaborazione metodologica, attraverso i contributi degli Incaricati alle Branche e ai Settori.
      3. Collaborare nella progettazione e realizzazione di esperienze educative per i soci giovani e formative per i soci adulti.
    3. Analisi e sintesi pedagogica
      1. Promuovere analisi, confronto e sintesi pedagogica su temi educativi emergenti e trasversali.
      2. Individuare momenti specifici di approfondimento metodologico.
      3.  

Art. 70 – Modalità operative dell’Area metodo 

 

  1. L'Area metodo opera attraverso gli Incaricati al Coordinamento metodologico, su indicazione del Comitato del livello di riferimento, che ne definisce gli orientamenti e le priorità, come previsto dall’ art. 39, comma 1, lettera a e dall’ art. 41, comma 1, lettera a.
  2. Il Comitato del livello di riferimento valuta se promuovere la costituzione di un’Area metodo tenendo conto delle proprie specificità (numerosità dei soci, complessità, ecc.).
  3. L’Area metodo lavora in sinergia con la Formazione capi in riferimento alle proprie funzioni e compiti, come previsto dall’art. 54 e dall’ art. 55.

 

Art.70bis – Modalità operative dell’Area metodo 

 

  1. L'Area metodo opera attraverso gli Incaricati al Coordinamento metodologico, su indicazione del Comitato del livello di riferimento, che ne definisce gli orientamenti e le priorità come previsto dall’ art. 39, comma 1, lettera a e dall’ art. 41, comma 1, lettera a.
  2. Il Comitato del livello di riferimento valuta se promuovere la costituzione di un’Area metodo tenendo conto delle proprie specificità (numerosità dei soci, complessità, ecc.).
  3. L’Area metodo lavora in sinergia con la Formazione capi in riferimento alle proprie funzioni e compiti, come previsto dall’art. 54 e dall’ art. 55.
  4. Per il livello regionale, i Consiglieri generali, nel rispetto del proprio ruolo deliberativo e di indirizzo, possono avere momenti di incontro e interlocuzione con l’Area metodo al fine di favorire il raccordo informativo tra l’elaborazione metodologica ed educativa e le strategie di sviluppo dell’Associazione. Tale incontro potrà avvenire:
    1. su invito degli Incaricati alla Branca o degli Incaricati al Coordinamento metodologico regionali;
    2. su richiesta dei Consiglieri stessi;
    3. in occasioni specifiche individuate dai Comitati regionali delle Regioni sperimentatrici, nell’ambito dei Comitati in forma allargata o dei momenti di confronto metodologico.  

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