Regolamento associativo – art. 26

Modificato il Gio, 27 Nov, 2025 alle 2:26 PM

Risoluzione delle controversie  

 

  1. Nel rispetto dei principi identificati dallo Statuto, le controversie devono essere risolte a ogni livello territoriale, dopo aver sentito le parti interessate.
  2. Qualora una controversia sorta nell’ambito del Gruppo non trovi soluzione a tale livello, la decisione è demandata ai Responsabili di Zona e, in successiva istanza, ai Responsabili regionali, sentiti i rispettivi Comitati.
  3. Qualora una controversia sorta nell’ambito della Zona non trovi soluzione a tale livello, la decisione è demandata ai Responsabili regionali e, in successiva istanza, ai Presidenti del Comitato nazionale, sentiti i rispettivi Comitati.
  4. Qualora una controversia sorta nell’ambito della Regione non trovi soluzione a tale livello, la decisione è demandata ai Presidenti del Comitato nazionale, sentito il Comitato nazionale.
  5. In ogni caso, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lettera b dello Statuto, è comunque ammesso l’ulteriore ricorso a Capo Guida e a Capo Scout che devono decidere congiuntamente e definitivamente.
  6. Nell’esercizio di quanto previsto nel comma 5, la Capo Guida e il Capo Scout possono avvalersi della collaborazione di persone da essi specificamente nominate con funzioni di raccolta delle informazioni, di interlocuzione con le parti e di consulenza.

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