Regolamento associativo artt. 1 (comma 8, lett. d), 6, 7, 31, 85

Modificato il Gio, 27 Nov, 2025 alle 2:54 PM

Art. 1 – Anno sociale e operazioni di censimento  

 

[…]

8. Ai fini delle attività di cui ai commi precedenti, secondo le modalità definite per quell’anno scout:

[…]

d. il Comitato di Zona può autorizzare i Gruppi già esistenti entro il 10 di novembre di ogni anno scout, fatto salvo situazioni di particolare contingenza, le quali possono prevedere una deroga, comunque, non oltre il 28 febbraio di ogni anno scout, da concordare con il Consiglio di Zona.

[…]

 

Art. 6 – Autorizzazione dei Gruppi 

 

  1. Il Comitato di Zona può autorizzare il censimento dei Gruppi, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, verificate due condizioni: a. presenza di una Capo e un Capo Gruppo che abbiano conseguito la nomina a capo dell’Associazione e almeno uno dei due abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo per Capi Gruppo, di cui all’art. 93 comma 3, o ad almeno un modulo formativo specifico per Capi Gruppo entro l’anno scout; b. presenza di un Assistente ecclesiastico di Gruppo.
  2. Qualora la Capo Gruppo e/o il Capo Gruppo non si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un Gruppo, sentito il Consiglio di Zona competente, verificate tre condizioni:

a. almeno uno dei due Capi Gruppo abbia già frequentato il Campo di formazione associativa (CFA);

b. l’altro, di sesso diverso, abbia almeno frequentato il Campo di formazione metodologica (CFM);

c. almeno uno dei due Capi Gruppo abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo per Capi Gruppo, di cui all’art. 93 comma 3, o ad un modulo formativo specifico per Capi Gruppo entro l’anno scout.

  1. L’autorizzazione di cui al comma 2, revocabile ogni anno dal Comitato di Zona, può essere rilasciata agli stessi Capi Gruppo per un massimo di tre anni scout, durante i quali:

a. il Consiglio di Zona si impegna a sostenere la formazione al ruolo dei Capi Gruppo;

b. il Comitato di Zona si impegna a seguire con particolare attenzione la vita della Comunità capi.

  1. Nel valutare l’eventuale revoca, il Comitato di Zona dovrà verificare l'effettiva partecipazione ai moduli formativi e il rispetto del progetto formativo, condiviso tra la Comunità capi interessata e il Comitato di Zona e delineato al momento della richiesta di autorizzazione.
  2. Il Comitato di Zona può autorizzare il censimento dei Gruppi monosessuali, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, verificate due condizioni:

a. presenza di una/un Capo Gruppo, che abbia conseguito la nomina a capo dell’Associazione e abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo per Capi Gruppo, di cui all’ art. 93 comma 3, o ad un modulo formativo specifico per Capi Gruppo entro l’anno scout;

b. presenza di un Assistente ecclesiastico di Gruppo.

  1. Qualora la/il Capo Gruppo non si trovi in tali condizioni, l’autorizzazione può essere rilasciata se la/il Capo Gruppo:

a. ha frequentato il Campo di formazione associativa (CFA);

b. abbia partecipato o si impegni a partecipare al Campo per Capi Gruppo, o ad un modulo formativo specifico per Capi Gruppo entro l’anno scout. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata con le medesime modalità indicate dal comma 3.

  1. Il Comitato di Zona può autorizzare il censimento di un Gruppo privo di un Assistente ecclesiastico di Gruppo, dopo che l’Assistente ecclesiastico di Zona, in accordo con il Comitato di Zona, abbia svolto le necessarie interlocuzioni con l’autorità ecclesiastica competente e abbia constatato l’impossibilità di ovviare a tale carenza.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 7, revocabile ogni anno dal Comitato di Zona, può essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni:

a. il Comitato di Zona individua strumenti specifici per sostenere la vita della Comunità capi;

b. la figura dell’Animatore spirituale di Gruppo è presente in Gruppo;

c. la Comunità capi si impegna a ricercare la disponibilità di un Assistente ecclesiastico di Gruppo per superare la situazione di difficoltà.

  1. Il Comitato di Zona di pertinenza può altresì autorizzare, per particolari esigenze associative, il censimento di unità isolate al di fuori di un Gruppo, sotto la conduzione di capi con nomina, a condizione che questi ultimi siano opportunamente inseriti in una Comunità capi della Zona di pertinenza. Tale autorizzazione, revocabile, può essere rilasciata subordinatamente alla presentazione di un progetto triennale di sviluppo specifico, concordato e verificato annualmente con il Comitato di Zona, finalizzato alla costituzione di un nuovo Gruppo o all'inserimento delle unità isolate nell'ambito di un Gruppo esistente nel territorio di competenza della Zona, entro tale termine.

 

Art. 7 – Autorizzazione delle unità

 

  1. La Comunità capi può affidare la conduzione di un’unità ad uno staff, di cui all’art. 31, comma 3, formato almeno da una capo e un capo con nomina nelle unità miste, o un/una capo con nomina dello stesso sesso dell’unità nelle unità monosessuali (incluse le unità “parallele” previste nel Regolamento metodologico). I capi con nomina si impegnano a partecipare annualmente ad almeno un modulo della formazione continua, di cui all’art. 86.
  2. Il Comitato di Zona, in alternativa, sentito anche il Consiglio di Zona, può autorizzare il censimento di unità i cui staff presentino le seguenti caratteristiche:

a. almeno due dei capi in formazione abbiano frequentato il Campo di formazione metodologica per la Branca in cui prestano servizio oppure il Campo di formazione associativa;

b. i membri dello staff si impegnino annualmente a partecipare ad almeno un modulo della formazione continua, attinente alla Branca, di cui all’art. 87, e/o ai Campi di formazione previsti per il momento formativo in cui si trovano;

c. nel caso di unità miste si tenda all’equilibrio di presenza di uomini e donne;

d. nel caso di unità monosessuali (incluse le unità “parallele” previste nel Regolamento metodologico) si preveda la presenza di almeno un capo dello stesso sesso di quello dell’unità.

  1. Il Comitato di Zona, in alternativa, sentito anche il Consiglio di Zona, può autorizzare il censimento di unità i cui staff presentino le seguenti caratteristiche:

a. almeno uno dei capi in formazione abbia frequentato il Campo di formazione metodologica per la Branca in cui presta servizio, oppure abbia già frequentato il Campo di formazione associativa, oppure non siano passati i 12 mesi dalla sua partecipazione al Campo di formazione metodologica di un’altra branca. In tale caso si impegna a frequentare nei termini previsti, entro l’anno scout, il Campo di formazione associativa;

b. i membri dello staff si impegnino annualmente a partecipare ad almeno un modulo della formazione continua, attinenti alla Branca, di cui all’art. 87, e/o ai Campi di formazione previsti per il momento formativo in cui si trovano;

c. nel caso di unità miste si tenda all’equilibrio di presenza di uomini e donne;

d. nel caso di unità monosessuali (incluse le unità “parallele” previste nel Regolamento metodologico) si preveda la presenza di almeno un capo dello stesso sesso di quello dell’unità.

  1. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, revocabile, può essere rilasciata al medesimo staff per un massimo di tre anni, durante i quali la Comunità capi si impegna a sostenere tale staff dell’unità, favorendo la partecipazione dei capi a moduli della formazione continua, di cui all’art. 86, o ai Campi di formazione previsti per il relativo momento formativo.
  2. Il Comitato di Zona, nel valutare le richieste di autorizzazione al censimento delle unità, di cui ai commi 1, 2 e 3, dovrà evidenziare alla Comunità capi la mancata partecipazione ai moduli formativi annuali da parte dei capi con nomina; nell’autorizzare le unità, di cui al comma 3, e nel valutare la necessità della revoca, deve verificare l'effettiva partecipazione ai moduli formativi nonché la partecipazione ai campi di formazione previsti per il momento formativo in cui si trovano i singoli componenti dello staff, come esplicitato nel progetto formativo, condiviso tra la Comunità capi interessata e il Comitato di Zona e delineato al momento della richiesta di autorizzazione.
  3. La Comunità capi, nell’affidare i mandati di cui ai commi 1, 2 e 3, deve tenere conto della valutazione degli eventi formativi e, annualmente, della partecipazione ad occasioni di formazione proposte dai vari livelli territoriali, tra cui la vita di Zona, e ad occasioni formative esterne in ambito educativo.
  4. Il Consiglio di Zona, nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 24, comma 1 dello Statuto, supporta le Comunità capi nell’analisi preliminare della situazione formativa degli staff entro il mese di giugno dell’anno scout in corso, o comunque in un tempo utile alla programmazione dell’offerta modulare della Zona, di cui all’art. 74, comma 4.  

 

Art. 31– Unità: dettaglio

 

  1. In attuazione dell’art. 28, comma 2 dello Statuto, la formazione di una o più unità di ciascuna delle Branche e la relativa composizione (monosessuale o mista) è compito esclusivo della Comunità capi.
  2. 2. Ogni nuova unità nasce per iniziativa di una Comunità capi e deve essere autorizzata dal Comitato di Zona competente, secondo un progetto condiviso.
  3. Le unità sono affidate agli staff, composti da soci adulti che svolgono il loro incarico di servizio nella stessa branca.
  4. Oltre a quanto previsto nello Statuto e in altre parti del presente Regolamento, è condizione per l’esistenza di un’unità un numero di soci giovani minimo e massimo, corrispondente a quello previsto dal metodo di Branca.  

 

Art. 85– Campo di formazione associativa

 

  1. Il Campo di formazione associativa (CFA) promuove una rilettura trasversale ed unitaria dell’esperienza educativa; il CFA inoltre aiuta il socio adulto ad essere pienamente consapevole delle scelte politiche dell’Associazione sul territorio e nella società.
  2. Gli obiettivi formativi del CFA sono:

a. verificare la propria esperienza educativa e formativa;

b. favorire la consapevolezza dei passi da compiere relativamente alla scelta e alle motivazioni ad essere educatore, partendo dal proprio vissuto e nel contesto sociale, in riferimento alle scelte del Patto associativo;

c. approfondire il metodo nell’intero ciclo educativo scout, di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto;

d. rafforzare la cultura e lo stile della formazione continua, di cui all’art. 86;

e. acquisire consapevolezza del proprio ruolo nella costruzione del pensiero associativo e nell’elaborazione metodologica;

f. stimolare la riflessione sull’essere Associazione e sull’essere Chiesa;

g. promuovere lo stile dell’apprendimento permanente, di cui all’art. 91.

  1. Il Campo di formazione associativa è organizzato dalla Formazione capi nazionale e si realizza come campo mobile e/o fisso, secondo quanto previsto dal relativo modello unitario, che ha una durata pari a 7 giorni.
  2. Il Campo di formazione associativa è rivolto ai soci adulti che abbiano concluso da almeno dodici mesi il Campo di formazione metodologica, di cui all’art. 83, comma 2.
  3. Per il campo sono previsti due posti riservati ai soci adulti, segnalati dagli Incaricati regionali alla Formazione capi, che, per situazioni motivate, abbiano difficoltà a pianificare la partecipazione. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di inizio del campo.
  4. Ai partecipanti e alla Comunità capi viene inviato, entro novanta giorni, un attestato di partecipazione contenente una valutazione utile per la prosecuzione delle proprie esperienze di servizio e del percorso formativo nello spirito dell’apprendimento permanente, di cui all’art. 91. Tale valutazione, firmata dai capi campo e dall’assistente ecclesiastico del CFA, è destinata per conoscenza anche ai Responsabili di Zona e regionali.

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