Art. 10– Uniforme associativa
[…]
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento, tutti i modelli dei capi di abbigliamento costituenti l’uniforme, sono realizzati dalla Fiordaliso srl SB su richiesta del Comitato nazionale in attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale, di cui all’art. 43; i capi d’abbigliamento sono contrassegnati con il Marchio scout, distribuiti agli associati dalle Rivendite ufficiali scout e illustrati nel loro uso pratico durante le attività associative nell’albo dell’AGESCI, di cui all’art. 22.
[…]
8. I criteri di realizzazione individuati, vista la valenza educativa data all’uniforme dal metodo scout, tendono a dotare l’Associazione di un’uniforme essenziale ma rispondente ad esigenze di vestibilità, praticità ed estetica. I tessuti scelti, compreso il velluto o tessuti alternativi, devono rispondere pienamente ai criteri individuati. In particolare:
[…]
d. Garanzie: l’Associazione richiede a Fiordaliso srl SB, gestore del Marchio Scout, di produrre sempre:
i. scheda tecnica a garanzia delle caratteristiche del prodotto;
ii. apposizione dei codici internazionali di manutenzione dei capi;
iii. rispetto degli standard qualitativi e delle normative cogenti italiane ed europee;
iv. certificazione dell’osservanza della normativa in materia di diritto del lavoro.
9. L’Associazione richiede inoltre a Fiordaliso srl SB, gestore del Marchio Scout, di sottoscrivere sempre con i fornitori precisi contratti che prevedono la stretta osservanza dei dati tecnici e delle caratteristiche tecniche dei prodotti ed eventuali penali nel caso di inosservanza.
10. L’Associazione deve avere garanzia da parte da parte di Fiordaliso srl SB, gestore del Marchio Scout, pena l’annullamento del contratto, che la produzione dei capi forniti non sia ottenuta con sfruttamento dei minori e/o lavoro irregolare e comunque sia realizzata nel rispetto della normativa vigente del diritto interno e internazionale in materia di lavoro.
[…]
Art. 21 – Marchio scout
1. Al fine di salvaguardare in campo nazionale l’uniformità delle forniture dell’uniforme e l’attività delle Rivendite ufficiali scout, viene istituito un marchio denominato Marchio scout.
2. L’uso e l’applicazione del Marchio scout su ogni capo dell’uniforme sono l’unica e vera garanzia che gli associati hanno di acquistare materiale conforme alle norme del presente Regolamento, idoneo alla sua funzione e ad un prezzo controllato.
3. Il Marchio scout è di proprietà dell’AGESCI che lo affida in gestione a Fiordaliso srl SB mediante apposito contratto dove, al fine di definire la reciprocità degli impegni assunti, vengono disciplinate anche le modalità di verifica dei servizi forniti dalle parti e le relative penali in caso di inadempimento, tenendo in particolare considerazione quanto riportato nei commi successivi.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, i rapporti tra la Fiordaliso srl SB e il Gruppo paritetico di Cooperative (Rete) vengono regolati da appositi contratti, secondo la legislazione vigente.
5. Il disegno del Marchio scout, approvato dal Comitato nazionale, è depositato e registrato regolarmente secondo le leggi dello Stato e internazionali che regolano l’uso dei marchi. Il disegno è riprodotto nell’Allegato A del presente Regolamento.
6. Il Marchio scout viene applicato a tutti gli articoli costituenti l’uniforme associativa che hanno preventivamente ricevuto l’approvazione del Comitato nazionale.
7. Il Marchio deve essere direttamente applicato in fase di lavorazione dal fabbricante ufficialmente prescelto da Fiordaliso srl SB.
8. Al fine di una corretta valutazione del prodotto, Fiordaliso srl SB deve fornire al Comitato nazionale, per la loro sperimentazione, campioni degli indumenti appena disponibili e nelle taglie richieste, per ottenere su questi la concessione dell’uso esclusivo dell’applicazione del Marchio scout.
9. L’uso del Marchio scout e la sua diffusione possono avvenire solo all’interno dell’Associazione o delle Rivendite ufficiali scout, esclusivamente nel rispetto delle presenti norme. La sua applicazione è proibita tassativamente al di fuori degli articoli e dei modelli presenti nell’albo dell’AGESCI, di cui all’art. 22. Ogni irregolarità e abuso da parte di chiunque viene sanzionato nell’ambito dell’AGESCI in via disciplinare – di cui al Capo III del presente Regolamento – e perseguito al di fuori dell’Associazione, nelle forme previste dalle leggi vigenti. Il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 20, comma 5, può revocare il riconoscimento di ufficialità, alle Rivendite ufficiali scout che si renderanno inadempienti rispetto al presente comma.
Art. 48 – Commissione economica nazionale: dettaglio dei compiti
1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 47 dello Statuto la Commissione economica nazionale ha i seguenti compiti:
[…]
e. vigilare sull’uso del Marchio scout secondo quanto previsto dal presente Regolamento, controllandone la corretta applicazione. A tal fine può anche effettuare controlli presso le Rivendite ufficiali scout;
[…]
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo