Regolamento associativo – art. 29

Modificato il Mer, 3 Dic, 2025 alle 11:21 AM

Segreteria nazionale e regionale

 

  1. Capo Guida e Capo Scout, il Comitato nazionale e gli Incaricati eletti e nominati del livello nazionale si avvalgono della Segreteria nazionale, in cui opera personale dipendente sotto la responsabilità di un Direttore, per l’assolvimento dei compiti ad essi assegnati e per la realizzazione dei servizi necessari al funzionamento di tutti i livelli territoriali dell'Associazione, nonché per la cura degli adempimenti e degli obblighi richiesti dal Codice del Terzo settore all'intera rete associativa nazionale. 
  2. La Commissione economica nazionale, il Collegio nazionale di controllo, il Collegio giudicante nazionale e il Centro nazionale studi, ricerche e documentazione, per l’assolvimento dei loro compiti, si avvalgono di personale della Segreteria nazionale ad essi assegnato dal Direttore. 
  3. Il Comitato nazionale può avvalersi inoltre di un collaboratore retribuito, determinandone compiti e durata dell’incarico. 
  4. Il Comitato regionale e gli Incaricati eletti e nominati della Regione, per l’assolvimento dei loro compiti e per la realizzazione dei servizi necessari al funzionamento della Regione, delle Zone e dei Gruppi di pertinenza, possono avvalersi, nelle forme ritenute più opportune, di una Segreteria regionale, in cui può operare personale dipendente. 

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