RUNTS e relative dichiarazioni

Modificato il Mar, 25 Nov, 2025 alle 1:45 PM

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, l’AGESCI ha adeguato la propria struttura per conformarsi alla nuova normativa. Questo ha introdotto alcuni concetti e adempimenti amministrativi importanti per tutti i livelli, dal Gruppo al nazionale, gestiti attraverso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il RUNTS è un registro pubblico, gestito a livello telematico, che censisce tutti gli enti che fanno parte del “Terzo Settore” in Italia (come associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.).

L’iscrizione dei Gruppi e delle Zone al RUNTS è la condizione indispensabile per essere riconosciuti legalmente come Ente del Terzo Settore (ETS) e, nello specifico, come Associazione di Promozione Sociale (APS). Il livello nazionale dell’AGESCI non è solo iscritto come APS, ma anche come “Rete Associativa Nazionale”, il che significa che il livello nazionale cura gli adempimenti per tutti i suoi livelli territoriali (Gruppi, Zone, Regioni).

Statuto  art. 1, comma 7

Essere iscritti al RUNTS dà accesso a benefici fiscali e legali, ma impone anche obblighi di trasparenza, tra cui il più importante è il deposito annuale del bilancio d’esercizio (consulta il capitolo dedicato).

La dichiarazione di iscrizione è l’atto formale che attesta che un determinato livello (es. il Gruppo “Verona 10”) è regolarmente iscritto nel RUNTS attraverso la rete associativa nazionale dell’AGESCI APS. Questa iscrizione certifica la sua esistenza come Ente del Terzo Settore. 

È possibile scaricare la dichiarazione effettuando una ricerca tramite il numero di codice fi-scale al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Ricerca-enti oppure contattando l’Ufficio Terzo Settore Agesci. Inoltre, qualora venga richiesto l’atto costitutivo del Gruppo o della Zona in specifici bandi o procedure di iscrizione a registri specifici (es. quello delle associazioni del Comune) è possibile richiedere una dichiarazione di insussistenza dell’atto costitutivo. Tale documento attesta che il livello non possiede un atto costitutivo formale e separato, in quanto la sua costituzione e il suo funzionamento derivano direttamente dall’adesione allo Statuto dell’AGESCI APS, che agisce come atto fondamentale per tutta la rete associativa nazionale di cui il livello fa parte.


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