Regolamento associativo – artt. 96–101

Modificato il Gio, 27 Nov, 2025 alle 2:39 PM

CAPO III – PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

Art. 96– Procedimento disciplinare: promozione 

 

  1. Il procedimento disciplinare, di cui all’art. 50 dello Statuto, può essere promosso da ciascun socio adulto censito nell’Associazione, ad esclusione dei componenti del Collegio giudicante nazionale, della Capo Guida e del Capo Scout.
  2. Il procedimento disciplinare viene promosso mediante richiesta scritta indirizzata al Collegio giudicante nazionale. Tale richiesta deve essere motivata e contenere gli elementi di fatto ritenuti necessari a legittimare l’avvio del procedimento medesimo. La stessa può essere corredata da documenti pertinenti ai fatti.
  3. La richiesta di apertura del procedimento disciplinare viene preventivamente valutata dal Collegio giudicante nazionale sotto il profilo della astratta riconducibilità dei fatti alle condotte di cui all’art. 50 dello Statuto. In caso di valutazione negativa, il Collegio dispone la non apertura del procedimento, dandone comunicazione motivata al solo richiedente; analogamente accade nei casi in cui la richiesta risulti priva dei requisiti di cui al comma 2.
  4. La decisione relativa alla preventiva valutazione di cui al comma 3 va assunta entro due mesi dalla ricezione della richiesta.
  5. Al momento della promozione del procedimento, nel corso della fase preliminare e della fase istruttoria è richiesta al richiedente e a tutti i soggetti coinvolti la massima discrezione e riservatezza, al fine di evitare pregiudizi in capo all’interessato e al procedimento nel suo complesso.

 

Art. 97– Procedimento disciplinare: fase preliminare (presupposti per l’avvio della fase istruttoria e congelamento) 

 

  1. La fase istruttoria del procedimento disciplinare, di cui all’art. 98, può essere avviata solo nei confronti di chi, al momento dei fatti, risultava socio adulto ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a dello Statuto e abbia mantenuto tale status al momento della richiesta.
  2. La fase istruttoria può essere altresì avviata quando, non risultando più l’interessato, socio adulto al momento della contestazione, la richiesta giunga al Collegio giudicante nazionale nel termine di 5 anni dall’ultimo censimento valido (30 settembre dell’ultimo anno scout con censimento attivo).
  3. Il Collegio giudicante nazionale, non ricorrendo l’ipotesi di cui art. 96 comma 3, valutata la richiesta scritta e l’eventuale documentazione a corredo di cui all’art. 96, comma 2, dispone l’avvio della fase istruttoria del procedimento disciplinare dandone comunicazione al richiedente e all’interessato. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 2 il Collegio dispone il congelamento della procedura. In tal caso, la disposizione viene comunicata tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla decisione, all’interessato, al richiedente e ai Responsabili di ciascun livello territoriale di pertinenza.
  4. Qualora l’interessato nei cui confronti sia stato disposto il congelamento del procedimento faccia richiesta di divenire nuovamente socio di uno dei livelli territoriali dell’Associazione, il procedimento congelato deve essere riattivato.
  5. Nel corso della fase istruttoria, ai sensi dell’art. 50 comma 5 dello Statuto, il Collegio giudicante nazionale può disporre con provvedimento motivato ad effetto immediato e sempre revocabile, la sospensione cautelare del socio interessato. 6. La sospensione cautelare, di cui al comma 5, comporta l’interruzione immediata di qualsiasi servizio svolto in Associazione, ma non la decadenza dagli incarichi. In tal caso, la disposizione di sospensione viene comunicata tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla decisione, all’ interessato e ai Responsabili di ciascun livello territoriale di pertinenza.

 

Art. 98– Procedimento disciplinare: fase istruttoria e deliberazione 

 

  1. Nel corso della fase istruttoria il Collegio giudicante nazionale compie l’attività ritenuta necessaria a verificare la sussistenza dei presupposti per l’assunzione di uno dei provvedimenti disciplinari, di cui all’art. 51, comma 1 dello Statuto, acquisendo documentazione ed ascoltando il richiedente nonché le altre persone informate dei fatti ritenute utili; il socio nei cui confronti è stato avviato il procedimento può essere sentito, anche su sua richiesta, durante la fase istruttoria, come previsto dal successivo comma 5 lettera c, ferma restando l’obbligatorietà dell’invito a rendere audizione al termine della fase stessa come previsto dal comma 6 di questo articolo.
  2. Nel caso in cui il procedimento comporti la raccolta di informazioni di un socio minorenne, la convocazione deve essere inoltrata agli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali sono ammessi a partecipare all’audizione.
  3. L’acquisizione delle informazioni e le audizioni di cui ai commi 1 e 2 possono effettuarsi anche con l’utilizzo di strumenti che ne consentano l’espletamento a distanza e vengono documentate con la redazione di un verbale riassuntivo. Se ritenuto necessario, il Collegio giudicante nazionale procede anche alla registrazione audio o audio/video delle suddette attività istruttorie.
  4. Qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di responsabilità a carico di altri soci adulti capi, il Collegio giudicante nazionale dispone la trasmissione della documentazione pertinente ai fatti, ai Responsabili regionali affinché venga valutata l’opportunità di promuovere il procedimento disciplinare.
  5. Il socio nei cui confronti è stato avviato il procedimento disciplinare ha diritto di:

    a. farsi assistere da un altro socio adulto da lui nominato o di chiedere al Collegio giudicante nazionale di nominarne uno;

    b. produrre documenti e presentare memorie pertinenti ai fatti oggetto del procedimento;

    c. essere ascoltato in qualsiasi momento;

    d. indicare al Collegio persone da sentire perché informate sui fatti oggetto del procedimento, indicazione la cui effettiva utilità viene, comunque, valutata dal Collegio.

  6. Il Collegio, conclusa l’attività istruttoria di cui ai commi 1 e 2 nonché quella effettuata ai sensi del comma 5, lettera d, e salvo che non ritenga di dover procedere all’archiviazione, invita il socio adulto nei cui confronti è stato avviato il procedimento a rendere audizione.
  7. La fase istruttoria che precede l’invito di cui al comma 6 non può superare la durata di mesi otto.
  8. Unitamente all’invito di cui al comma 6, contenente una descrizione chiara del fatto addebitato e della relativa rilevanza sul piano disciplinare, l’interessato e colui che eventualmente lo assiste, devono essere avvisati del diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti che saranno valutati dal Collegio giudicante nazionale ai fini della decisione; ciò entro un termine che sarà indicato dallo stesso Collegio tenuto conto dei documenti e delle dichiarazioni da esaminare.
  9. Il Collegio, effettuata l’audizione di cui al comma 6 e, comunque decorso il termine assegnato ai sensi del comma 8 e svolte le eventuali ulteriori attività integrative indicate dal socio e ritenute utili ai fini della decisione, dichiara definitivamente chiusa la fase istruttoria.
  10. Nel caso in cui per i fatti contestati l’interessato interessato venga sottoposto a misura cautelare personale dall’autorità giudiziaria, il Collegio giudicante nazionale può disporre, ritenendola necessaria e comunque utile ai fini della decisione, la sospensione del procedimento disciplinare per una durata massima di mesi sei. Decorso il periodo di sospensione, qualora il termine residuo rispetto ai mesi otto di cui al comma 7 sia ritenuto insufficiente, il Collegio ne può disporre la proroga al massimo per ulteriori mesi sei.
  11. Il provvedimento disciplinare assunto ai sensi dell’art. 51, comma 1 dello Statuto, viene comunicato entro giorni venti dalla chiusura dell’istruttoria:

    a. all’interessato, al richiedente e ai Responsabili Regionali nel caso venga disposta l’archiviazione del procedimento;

    b. all’interessato, al richiedente e ai Responsabili di ciascun livello territoriale di pertinenza, negli altri casi.

    Il provvedimento con cui viene comunicata la decisione assunta ai sensi dell’art. 51, comma 1 dello Statuto, deve contenere l’indicazione delle modalità di presentazione del ricorso a Capo Guida e Capo Scout, previsto dall’art. 50 comma 2 dello Statuto.

  12. In caso di sopravvenuta sentenza definitiva dell’autorità giudiziaria, relativa ai medesimi fatti e successiva alla deliberazione del Collegio giudicante nazionale di cui al comma 11, dalla quale emergano nuovi elementi comunque rilevanti ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, ciascuno dei soggetti di cui art. 96, nonché il socio interessato, possono richiedere la riapertura del procedimento.

 

Art. 99– Provvedimenti disciplinari: dettaglio e loro effetti 

 

  1. Il provvedimento di archiviazione determina la chiusura del procedimento disciplinare.
  2. Il provvedimento di censura determina una dichiarazione scritta di riprovazione di un comportamento, anche omissivo, tenuto dall’interessato; tale provvedimento non comporta l’interruzione del servizio svolto né la decadenza dagli incarichi.
  3. Il provvedimento di sospensione temporanea determina la decadenza con effetto immediato da ogni incarico ricoperto in Associazione per la durata stabilita dal Collegio giudicante nazionale (da tre mesi a due anni). In tal caso il socio adulto sospeso può comunque essere censito esclusivamente come capo temporaneamente non in servizio e non può partecipare ad alcuna attività che coinvolga i soci giovani a ciascun livello territoriale.
  4. Il provvedimento di radiazione comporta la cancellazione definitiva del socio adulto dal supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, di cui all’art. 1, comma 3. Il provvedimento di inibizione ad un futuro censimento comporta che la persona non può rinnovare il proprio censimento in Associazione per gli anni scout successivi.

 

Art. 100 – Ricorso a Capo Guida e Capo Scout 

 

  1. Il ricorso a Capo Guida e Capo Scout, di cui all’art. 51 comma 2 dello Statuto, si esercita mediante richiesta scritta da far pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio giudicante nazionale.
  2. L’impugnazione non sospende l’esecuzione della deliberazione del Collegio giudicante nazionale, finché non interviene la decisione di Capo Guida e Capo Scout, che sono tenuti a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso di cui al comma 1.
  3. Nell’ipotesi di accoglimento del ricorso proposto, relativamente al rispetto delle norme procedurali, Capo Guida e Capo Scout restituiscono gli atti al Collegio giudicante nazionale con le indicazioni procedurali da seguire con la conseguente riapertura del procedimento, che non può protrarsi per un tempo ulteriore di quattro mesi.

 

Art. 101 – Procedimento disciplinare nei confronti di membri degli organi del livello nazionale 

 

  1. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di un componente del Collegio giudicante nazionale, la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza degli altri membri del Collegio rimanenti, con modalità e garanzie analoghe a quelle previste negli articoli precedenti.
  2. Qualora vi sia una richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di uno dei componenti di un organo del livello nazionale – diverso dal Collegio giudicante nazionale – la fase preliminare e l’eventuale fase istruttoria sono di competenza dei membri eletti nel Collegio dal Consiglio generale, con procedure e modalità analoghe a quelle previste dagli articoli precedenti. Nel caso di procedimento disciplinare nei confronti della Capo Guida o del Capo Scout il ricorso, di cui all’art. 100, non è ammesso.
  3. Nel caso previsto dal comma 2, la disposizione, di cui all’art. 98, comma 7, diversa dall’archiviazione deve essere ratificata dal Consiglio nazionale, che decide a maggioranza semplice. In caso di mancata ratifica il provvedimento disciplinare è annullato.

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