Modello di Regolamento dell’Assemblea di Gruppo – art. 15

Modificato il Mar, 2 Dic, 2025 alle 2:52 PM

Art. 15 – Diritto di voto

 

1. Nell’Assemblea di Gruppo hanno diritto di voto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 23, comma 2, dello Statuto.

2. Ciascun membro dell’Assemblea di Gruppo, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.

3. Per gli associati minorenni, il cui voto è espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’eventuale presenza in Assemblea di più persone con tale qualifica non modifica il numero dei voti ad essi attribuito.  

 

Fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Gruppo i nominativi dei soci censiti nel Gruppo, così come elencati nel libro degli associati, da aggiornare a cura dei Capi Gruppo. Tali nominativi, per esercitare il loro diritto di voto, devono essere stati pertanto annotati nel libro degli associati del Gruppo. I Capi Gruppo potranno scaricare da BuonaStrada, prima della convocazione dell’Assemblea, l’elenco aggiornato degli aventi diritto al voto. Al comma 3 viene specificato che per il socio minorenne, anche se presenti più persone che esercitano la responsabilità genitoriale, il voto sarà sempre uno, poiché riferito appunto al singolo socio.    

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