Modello di Regolamento dell’Assemblea di Zona – art. 15

Modificato il Mar, 2 Dic, 2025 alle 2:54 PM

Art. 15 – Diritto di voto

 

  1. Nell’Assemblea di Zona hanno diritto di voto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 23, comma 2, dello Statuto.
  2. Ciascun membro dell’Assemblea di Zona, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.

 

Fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Zona i nominativi dei soci adulti censiti nella Zona, così come elencati nel libro degli associati al Gruppo di pertinenza o direttamente al livello di Zona, da aggiornare a cura, rispettivamente, dei Capi Gruppo o dei Responsabili di Zona. Tali nominativi, per esercitare il loro diritto di voto, devono essere stati pertanto annotati nel libro degli associati di Zona. I Responsabili di Zona potranno scaricare da BuonaStrada, prima della convocazione dell’Assemblea, l’elenco aggiornato degli aventi diritto al voto.    

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