Art. 15 – Diritto di voto
- Nell’Assemblea di Zona hanno diritto di voto tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 23, comma 2, dello Statuto.
- Ciascun membro dell’Assemblea di Zona, di cui al comma 1, ha diritto ad un voto.
Fanno parte dell’elenco degli aventi diritto al voto dell’Assemblea di Zona i nominativi dei soci adulti censiti nella Zona, così come elencati nel libro degli associati al Gruppo di pertinenza o direttamente al livello di Zona, da aggiornare a cura, rispettivamente, dei Capi Gruppo o dei Responsabili di Zona. Tali nominativi, per esercitare il loro diritto di voto, devono essere stati pertanto annotati nel libro degli associati di Zona. I Responsabili di Zona potranno scaricare da BuonaStrada, prima della convocazione dell’Assemblea, l’elenco aggiornato degli aventi diritto al voto.
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