Regolamento associativo – art. 25, commi 1 e 2 (lettera c)

Modificato il Mer, 3 Dic, 2025 alle 9:57 AM

Art. 25 – Libri sociali

 

1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9 dello Statuto, ogni associato può avere accesso, entro trenta giorni dall’istanza formulata per iscritto ai legali rappresentanti del livello territoriale competente, ai libri sociali.

2. I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta:

  1. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell’ambito delle operazioni di censimento di cui all’art. 1;
  2. del libro delle riunioni dei Comitati dei rispettivi livelli territoriali, o della Comunità capi per il livello di Gruppo;
  3. del libro delle assemblee dei rispettivi livelli territoriali (e per il livello nazionale il Consiglio generale, d’intesa con Capo Guida e Capo Scout), redatti anche per atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 del Codice Civile.

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