Regolamento associativo – artt. 102 (comma 3) e 103

Modificato il Mer, 3 Dic, 2025 alle 9:54 AM

Art. 102 – Autonomia e responsabilità di ogni livello 

 

[…]

3. A livello nazionale, per gli atti o decisioni che comportano spese, garanzie e impegni di importo singolarmente superiori al 10% delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ovvero che comportano variazioni al bilancio preventivo superiori al 5% delle entrate riferite all’esercizio in corso, deve essere acquisito il parere preventivo della Commissione economica nazionale e del Consiglio nazionale. Qualora non ci sia il tempo di ottenere il parere del Consiglio nazionale, si può procedere previo parere della Commissione economica nazionale e il Consiglio nazionale deve essere informato nella prima riunione utile, illustrando le ragioni di necessità e urgenza e le finalità dell’operazione stessa.

 

Art. 103 – Quota associativa nazionale e dei livelli territoriali 

 

  1. La quota associativa nazionale – di cui all’art. 54, comma 1, lettera a dello Statuto – è versata annualmente da ciascun socio per l’andamento dell’intera Associazione è fissata dal Consiglio generale che ne stabilisce altresì i criteri di ripartizione tra i livelli territoriali.
  2. Le modalità di ripartizione alle Regioni, della quota di cui al comma 1, devono considerare, oltre al numero degli associati, le singole peculiarità relativamente a risorse disponibili, dimensione territoriale, posizione geografica e decentramento di funzioni.
  3. La quota associativa di livello – di cui all’art. 54, comma 1, lettera b dello Statuto –, viene versata annualmente da ciascun socio per l’andamento delle attività associative previste, di cui all’art. 2 dello Statuto, per il relativo livello territoriale di appartenenza e di quelli territorialmente superiori, ove presenti, nei modi e nei termini previsti dalle relative delibere assembleari.
  4. La quota associativa di Gruppo, di Zona e di Regione deve inoltre essere portata a conoscenza del Comitato del livello territorialmente superiore. 5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, la quota associativa di Zona e di Regione non può superare il 20% della quota associativa nazionale, di cui al comma 1.

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