Regolamento associativo – art. 25

Modificato il Mer, 3 Dic, 2025 alle 10:10 AM

Libri sociali

  1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9 dello Statuto, ogni associato può avere accesso, entro trenta giorni dall’istanza formulata per iscritto ai legali rappresentanti del livello territoriale competente, ai libri sociali.
  2. I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta:
    1. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell’ambito delle operazioni di censimento di cui all’art. 1;
    2. del libro delle riunioni dei Comitati dei rispettivi livelli territoriali, o della Comunità capi per il livello di Gruppo;
    3. del libro delle assemblee dei rispettivi livelli territoriali (e per il livello nazionale il Consiglio generale, d’intesa con Capo Guida e Capo Scout), redatti anche per atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 del Codice Civile.
  3. Il libro degli associati è il documento che contiene tutte le informazioni necessarie all’identificazione, in maniera univoca, degli associati censiti nei differenti livelli territoriali dell’Associazione; per ciascun livello territoriale viene redatto in formato digitale ed estrapolato attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, di cui all’art. 1, comma 7.
  4. Il libro degli associati del livello di Zona e regionale, oltre ai censiti direttamente al relativo livello territoriale, è composto dall’insieme dei libri degli associati dei livelli territorialmente inferiori facenti parte la Zona o la Regione. Il libro degli associati del livello nazionale, oltre ai censiti direttamente al livello nazionale, è composto dall’insieme dei libri dei livelli territorialmente inferiori.
  5. Per quanto riguarda il libro delle riunioni della Comunità capi, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono:
    1. la nomina dei Capi Gruppo;
    2. l’affidamento degli incarichi di servizio nelle unità;
    3. l’esame delle domande di ammissione nel livello di Gruppo, annotando le relative delibere, compreso
    4. l’esito di eventuali ricorsi presentati al livello territorialmente superiore;
    5. a definizione di atti di straordinaria amministrazione, salve le competenze inderogabili rimesse all’Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;la predisposizione del bilancio del Gruppo;
    6. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.
  6. Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, a ciascun livello è richiesta la verbalizzazione almeno delle riunioni che prevedono:
    1. la nomina degli Incaricati e degli altri eventuali incarichi previsti;
    2. la predisposizione del Programma del relativo livello;
    3. la verifica e l’aggiornamento dei mandati affidati;
    4. l’esame delle domande di ammissione nel relativo livello e degli eventuali ricorsi contro il rigetto della domanda di ammissione presentata nel livello territorialmente inferiore;
    5. la definizione di atti di straordinaria amministrazione, salve le competenze inderogabili rimesse all’Assemblea del rispettivo livello territoriale, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
    6. la predisposizione dei bilanci del relativo livello;
    7. la proposta di nomina degli assistenti ecclesiastici alla competente autorità ecclesiastica.
  7. Per quanto riguarda il libro delle riunioni del Comitato di Zona, oltre a quanto previsto dal comma 6, è richiesta la verbalizzazione delle riunioni in cui è prevista l’esame delle richieste di autorizzazione al censimento dei Gruppi e delle unità di pertinenza.
  8. Il libro delle riunioni del Consiglio di ciascun livello territoriale, della Commissione economica nazionale, del Collegio nazionale di controllo, del Collegio giudicante nazionale e di Capo Guida e Capo Scout sono tenuti – nelle forme ritenute più opportune – a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

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