Attività di volontariato: dettaglio
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
- Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Comitato del rispettivo livello territoriale (e, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi) e approvato dalla relativa Assemblea (e, per il livello nazionale, dal Consiglio generale). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
- I volontari sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo settore.
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