Regolamento associativo – art. 107

Modificato il Gio, 4 Dic, 2025 alle 3:31 PM

Attività di volontariato: dettaglio

 

  1. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. 
  2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Comitato del rispettivo livello territoriale (e, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi) e approvato dalla relativa Assemblea (e, per il livello nazionale, dal Consiglio generale). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
  3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. 
  4. I volontari sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo settore. 

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