Fondo immobili
- L’AGESCI riconosce, promuove e disciplina le iniziative atte a consolidare, incrementare e gestire il patrimonio immobiliare utilizzato dall’Associazione a tutti i suoi livelli. Tale patrimonio deve essere luogo ideale in cui sperimentare la relazione educativa scout o comunque deve essere finalizzato al raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto.
- Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo immobili, presente nello stato patrimoniale del livello nazionale, il cui scopo è di sostenere i progetti riguardanti l’erogazione di contributi per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione e gli interventi sugli immobili, e relativi impianti, atti a renderli funzionali agli scopi associativi, nonché la copertura degli oneri notarili e delle eventuali spese e imposte riferibili a donazioni, lasciti, compravendite o altre liberalità.
- La richiesta di contributo finalizzata alla realizzazione di un progetto, di cui al comma 2, deve essere presentata congiuntamente dai Responsabili di Zona o regionali agli Incaricati nazionali all’Organizzazione entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comitato nazionale. Qualora la richiesta sia presentata dal livello di Zona, essa deve comprendere il parere dei Responsabili regionali, a pena di inammissibilità. Le spese finanziabili dal contributo richiesto sono quelle effettuate successivamente al 1° luglio dell’anno di presentazione della domanda, fatto salvo quelle relative a perizie, oneri e spese per compravendite, donazioni, lasciti o liberalità avvenuti nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta di contributo.
- Gli Incaricati nazionali all’Organizzazione istruiscono le richieste di cui al comma 3 pervenute annualmente entro il 30 giugno di ogni anno e le presentano al Comitato nazionale per l’approvazione entro il 31 dicembre dello stesso anno, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- fruibilità da parte di tutta l’Associazione a tutti i suoi livelli;
- rispetto delle finalità educative e di quanto espresso al comma 1;
- distribuzione territoriale secondo criteri di equità;
- particolare significatività associativa;
- congruità del valore economico rispetto all’intervento proposto;
- adeguamento delle strutture alle normative vigenti in tema igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche e volto al risparmio energetico;
- capacità di autofinanziamento della struttura;
- tempi di realizzazione.
- È facoltà degli Incaricati nazionali all’Organizzazione avvalersi dell’Ente nazionale Mario di Carpegna per l’istruttoria di cui al comma 4.
- I progetti non finanziati nel corso dell’anno possono essere presi in considerazione nell’anno successivo previa semplice richiesta entro i termini previsti dal comma 4, anche eventualmente integrata di ulteriori elementi utili alla valutazione.
- Non sono ammessi al contributo i progetti proposti per uno stesso immobile per più di due volte nell’arco di un quinquennio, conteggiando il quinquennio partendo dalla data della penultima domanda presentata.
- Il contributo per singolo progetto viene erogato secondo le disponibilità del Fondo immobili e comunque non oltre il limite massimo del 40% dell’accantonamento annuo.
- I contributi da erogarsi per singolo progetto d’intervento non possono superare i seguenti limiti riferiti alla spesa preventivata:
- 50% della somma complessiva preventivata per i progetti di intervento riferiti a immobili intestati direttamente o indirettamente ai livelli territoriali o all’Ente nazionale Mario di Carpegna;
- 20% della somma necessaria per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili intestati o da intestare ad enti dal cui statuto si evinca la finalità del sostegno all’AGESCI quale attività istituzionale e la destinazione del bene ad uno dei livelli territoriali dell’AGESCI o all’Ente nazionale Mario di Carpegna in caso di scioglimento, purché sia garantito all’Associazione l’utilizzo dell’immobile; in caso contrario, deve comunque essere garantito contrattualmente l’utilizzo dell’immobile per almeno nove anni dalla data della richiesta alle Regioni, Zone o Gruppi titolari dei medesimi contratti. Tale quota è elevabile fino al 30% se l’immobile fa parte della Comunità basi AGESCI.
- Il Comitato nazionale può derogare il limite di nove anni di cui al comma precedente nell’ipotesi in cui il progetto riguardi beni confiscati alla criminalità organizzata e attribuiti a Gruppi, Zone e Regioni in virtù di un atto di assegnazione con validità giuridica.
- Il contributo assegnato viene erogato in misura pari al 50% dell’ammontare concordato al momento della presentazione della dichiarazione d’inizio lavori o del compromesso di acquisto. Il saldo del contributo viene erogato successivamente alla presentazione della documentazione di fine lavori di cui al comma 15, o ad avvenuta intestazione e a seguito di rendicontazione delle spese effettuate, fino all’importo massimo concesso inizialmente al netto dell’acconto ricevuto.
- Il Comitato del livello richiedente è responsabile direttamente del progetto e dell’utilizzo del contributo. Esso nomina un fiduciario, individuato tra i soci adulti, e, ove ritenuto necessario, un piccolo gruppo operativo con compiti di supporto.
- Il fiduciario mette in atto tutte le azioni previste dal progetto, è garante dell’iter di attuazione e sovraintende alla corretta conduzione a buon fine del progetto stesso. Il fiduciario non può essere titolare di più di un progetto.
- Per i progetti per cui è stata approvata l’erogazione del contributo, il Comitato del livello richiedente e, per il Gruppo, la Comunità capi, deve presentare al Comitato nazionale la dichiarazione d’inizio dei lavori e l’eventuale documentazione presentata agli enti competenti secondo la normativa vigente.
- Al termine dei lavori il Comitato del livello richiedente e, per il Gruppo, la Comunità capi, deve far pervenire al Comitato nazionale una relazione sintetica di fine lavori, la rendicontazione economica e una documentazione fotografica esaustiva di quanto messo in opera. Per il livello di Gruppo e di Zona tali documenti devono essere avvallati dai Responsabili regionali.
- Il progetto deve essere portato a termine entro il limite massimo di tre anni dalla data di inizio lavori. In casi particolari di comprovata necessità, il Comitato nazionale, su proposta degli Incaricati nazionali all’Organizzazione, può disporre la proroga dei termini.
- In caso di mancata realizzazione, in tutto o in parte, del progetto, i contributi erogati devono essere restituiti a cura del Comitato del livello richiedente e, per il Gruppo, della Comunità capi richiedente.
- Il Comitato nazionale ha la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione a saldo del contributo, un’attività di controllo e monitoraggio periodico degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione, l’utilizzo del finanziamento ed il corretto andamento del progetto, anche avvalendosi di soggetti terzi a ciò esplicitamente autorizzati.
- Gli Incaricati nazionali all’Organizzazione hanno facoltà di richiedere una perizia tecnica per la valutazione dei lavori effettuati e per verificare la congruenza tra questi e il contributo erogato. Il costo della perizia è a carico del Fondo immobili, senza incidere sull’ammontare del contributo erogato.
- Qualora dalle verifiche di cui ai commi precedenti emergano azioni non corrispondenti alle finalità del progetto finanziato, inadempimenti, inosservanze delle disposizioni del presente articolo riferite all’invio di documentazioni o mancata collaborazione nelle attività di controllo e verifica, il Comitato nazionale può deliberare, anche in corso di realizzazione del progetto, la revoca dei finanziamenti sia da erogare sia già erogati. In quest’ultimo caso può inoltre richiedere la restituzione delle somme già erogate.
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